Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
nella messa a disposizione di un impianto, la Confederazione può esigere la restituzione integrale o parziale dei contributi d’investimento erogati per l’impianto in questione. La valutazione del tipo e dell’importo della restituzione viene effettuata caso per caso. A tal fine, come previsto dall’articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 199014 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu), sarà applicato un interesse annuo del 5 per cento a partire dalla data del versamento.
In casi di rigore la Confederazione, rappresentata dall’UFT, può rinunciare a esigere la restituzione integrale o parziale. Ciò può accadere, per esempio, se i volumi di trasporto convenuti non vengono raggiunti a causa di limitazioni della capacità sull’infrastruttura ferroviaria non ancora note al momento dell’inoltro della domanda o di prescrizioni delle autorità che riducono la capacità di prestazione dell’impianto.
Sezione 2: Contributi di trasbordo e di carico
Con l’erogazione di un contributo di trasbordo e di carico si mira, secondo il numero 4.1.3.5 del messaggio sulla legge sul trasporto di merci, a creare degli incentivi affinché i committenti utilizzino con maggiore frequenza il traffico merci su rotaia o fruiscano delle prestazioni del traffico merci su rotaia all’interno delle catene di trasporto multimodali. La sezione 2 dell’ordinanza contiene le disposizioni relative ai contributi di trasbordo e di carico sulla base dell’articolo 14 nLTM.
Art. 13 Destinatari
Cpv. 1
I contributi di trasbordo e di carico vengono erogati ai gestori di binari di raccordo e di impianti di trasbordo TC. È considerato gestore di tali impianti chiunque rientri nella definizione di cui all’articolo 4 capoverso 2 OTM.
Cpv. 2
I contributi di trasbordo e di carico per carri ferroviari carichi ricevuti o inviati su impianti di carico e scarico sono erogati alla persona alla quale si fatturano i costi per il trasporto del carico.
Art. 14 Base di calcolo
Cpv. 1
Il contributo di trasbordo e di carico è erogato per ogni carro ferroviario carico ricevuto o inviato. Il carro ferroviario è l’unità di misura che già oggi viene rilevata a ogni impianto di trasbordo e di carico. Con il calcolo per carro ferroviario si evita di riservare un trattamento preferenziale ai committenti di merci pesanti e pertanto più adatte al trasporto ferroviario. Allo stesso tempo, il carro ferroviario è di solito l’unità di carico che le imprese di trasporto ferroviario (ITF) offrono come prestazione sul mercato. Per evitare uno svantaggio per esempio per i carri a doppia tasca, ai fini del calcolo dei contributi di trasbordo e di carico i carri ferroviari con più di due carrelli sono considerati come due carri ferroviari.
Cpv. 2
I riscontri finora emersi dalle discussioni con gli operatori del settore non forniscono un quadro uniforme riguardo alla configurazione auspicata dai soggetti interessati per i contributi di trasbordo e di ca-
14 RS 616.1 15/33 BAV-D-2DD83401/641