Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
Oltre che al caso già evocato della costruzione di capannoni, l’articolo 42 capoverso 1 OTM si applica ad esempio anche all’edificazione di porte di binario, sottopassaggi, recinzioni o edifici, oppure all’esecuzione di scavi sotto la massicciata ferroviaria per la realizzazione di linee o di impianti per passaggi a livello.
Cpv. 2
La verifica dell’UFT è invece esclusa per le costruzioni e gli impianti ai sensi dell’allegato dell’ordinanza del 2 febbraio 200024 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF), vale a dire per i progetti di rilevanza secondaria dal punto di vista della sicurezza. L’esclusione è adeguata in quanto i rischi che si corrono sui binari di raccordo non sono paragonabili, data la velocità di percorrenza ridotta, con quelli esistenti su tratta aperta.
Cpv. 3
La disposizione prevista al capoverso 3 rimanda all’articolo 3 OPAPIF e alla pertinente direttiva. La direttiva dell’UFT in base all’articolo 3 OPAPIF riveduta nel 2013 contiene da allora un capitolo sui binari di raccordo.
Cpv. 4
Il capoverso 4 rispecchia in sostanza l’articolo 17c Lferr nonché gli articoli 2a e 6 capoverso 3 Oferr precisando che, anche per quanto riguarda i progetti di binari di raccordo, l’UFT non effettua una verifica tecnica completa ma per campionatura e in funzione dei rischi. Al tempo stesso, questa norma crea la base legale per l’esecuzione della verifica da parte di periti.
Cpv. 5
L’articolo 42 capoverso 5 dispone che il termine per la verifica tecnica dell’UFT non dipende dalle prescrizioni (eterogenee) del diritto cantonale. Il disciplinamento unitario del termine di trattamento serve alla pianificazione delle procedure interne dell’Ufficio. Il termine di sei mesi inizia a decorrere non appena la documentazione della domanda è disponibile al completo in modo da poter essere sottoposta al gestore dell’infrastruttura concedente (art. 18 cpv. 3 nLTM).
A questo riguardo va ancora detto che l’OTM non si esprime sulla durata di validità del parere (risultato dell’esame) espresso dall’UFT. L’abbinamento alla validità della licenza di costruzione rilasciata in base al diritto cantonale potrebbe condurre alla coesistenza di termini disuguali, data l’eterogeneità dei disciplinamenti cantonali. Occorre inoltre considerare che prima dell’avvio dei lavori possono a volte trascorrere anche diversi anni, durante i quali in particolare le DE-Oferr potrebbero subire varie revisioni. Pertanto, occorre esaminare caso per caso, dietro opportuna richiesta, se in seguito a revisione delle basi legali si rende necessario un nuovo parere dell’UFT.
Inoltre, eventuali domande relative all’espropriazione e alle relative procedure devono essere esaminate e decise dall’autorità cantonale competente per il rilascio della licenza di costruzione (art. 38 cpv. 3 LEspr in combinato disposto con l’art. 18 cpv. 1 nLTM).
Sezione 2: Esercizio e manutenzione dei binari di raccordo
Art. 43 Sicurezza
La disposizione è ripresa invariata dalla vOTM.
24 RS 742.142.1
26/33 BAV-D-2DD83401/641