Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine

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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3

gli investimenti meritevoli di essere promossi dalle spese da sostenere nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di innovazioni tecniche.

Art. 20 Domanda

Affinché un progetto possa essere considerato come innovazione meritevole di essere promossa, la domanda per la concessione di contributi d’investimento deve comprovare l’esistenza di un’utilità duratura per il trasporto di merci per ferrovia o per idrovia. Occorre inoltre illustrare che l’innovazione può essere realizzata soltanto se vengono concessi aiuti federali. I documenti menzionati nell’articolo corrispondono alla prassi invalsa e devono consentire di valutare se il progetto merita di essere promosso. Trattandosi di innovazioni, e quindi di sviluppi futuri, la possibilità di principio di presentare una domanda deve essere formulata nel modo più generico possibile.

Cpv. 3

Per valutare adeguatamente il contesto, il valore e gli effetti di un’innovazione, prima di decidere in merito alla domanda l’UFT sente il settore interessato. Questo passaggio è inteso ad assicurare che l’utilità dell’innovazione non favorisca soltanto una singola impresa, ma comporti un vantaggio d’assieme per tutto il trasporto di merci per ferrovia o per idrovia. A tal fine, già diversi anni fa l’UFT ha istituito un comitato di esperti del settore incaricato di esaminare le innovazioni tecniche nel trasporto di merci.

Art. 21 Assegnazione

Come avvenuto finora, l’UFT può assegnare i contributi d’investimento mediante decisione. D’ora in avanti è prevista tuttavia la possibilità di regolamentare tali assegnazioni anche mediante convenzioni, al fine di poter reagire in modo più flessibile alle nuove conoscenze acquisite, in particolare nel caso di progetti più lunghi e complessi.

Cpv. 2

Con questa disposizione si intende impedire che una stessa fattispecie possa beneficiare di più aiuti finanziari dei poteri pubblici.

La limitazione dell’aliquota massima del contributo al 60 per cento finora prevista dall’ordinanza viene abrogata, poiché è stata fissata a livello di legge.

Art. 22 Rapporto

La presente disposizione corrisponde alla regolamentazione finora vigente e assicura che le basi di un’innovazione tecnica e le conoscenze derivanti dal suo impiego siano messe a disposizione di tutti gli interessati, in modo che più attori possibile possano trarne profitto.

Sezione 4: Contributi d’investimento per l’accoppiamento automatico digitale

Art. 23 Contributi d’investimento

La futura partecipazione finanziaria della Confederazione ai contributi d’investimento per l’accoppiamento automatico digitale (DAC) poggia su chiari principi. Ai fini dell’equipaggiamento dei veicoli ferroviari la Confederazione accorda un contributo d’investimento forfettario una tantum sotto forma di contributi a fondo perso per la conversione dei veicoli.

Saranno finanziati i veicoli registrati in Svizzera e il cui detentore ha sede in Svizzera. Nella previsione che gli altri Stati europei attueranno sovvenzioni analoghe, si potranno così evitare i doppi promovimenti.

18/33 BAV-D-2DD83401/641