Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3

L’UFT verifica il raggiungimento dei volumi minimi per i binari di raccordo sulla base dei dati relativi ai contributi di trasbordo e di carico (cfr. sez. 2 OTM). I gestori degli impianti di trasbordo TC, invece, ai fini della verifica dei volumi minimi continuano a comunicare il quantitativo annuo trasbordato in TEU.

Art. 5 Concessione dell’accesso non discriminatorio agli impianti

Cpv. 1

La concessione dei contributi è vincolata a oneri. Secondo gli articoli 10 capoverso 7 e 11 capoverso 4 nLTM, ciò comprende in particolare la garanzia di un accesso non discriminatorio agli impianti. Questo principio è già previsto dall’attuale normativa, ma la presente disposizione lo definisce concretamente a livello di ordinanza. Oltre all’accesso agli impianti di trasbordo TC, compresi i relativi impianti di binari, ora vale anche per l’accesso all’intera infrastruttura portuale. L’obbligo di accesso non discriminatorio è abrogato per i binari di raccordo puri.

Alle lettere a–d vengono definite regole unitarie per l’attribuzione delle capacità, la fornitura di servizi e la pubblicazione, fissando chiaramente gli obblighi dei proprietari e dei gestori d’impianto circa le modalità e l’indennizzo per tutti gli impianti cofinanziati dalla Confederazione. Si rinuncia a una regolamentazione della parità di trattamento per le diverse forme di trasbordo negli impianti di trasbordo TC. I gestori degli impianti devono poter differenziare i prezzi tra le diverse forme di trasbordo (strada – rotaia, rotaia – rotaia, rotaia – battello) in funzione delle condizioni di mercato e della concorrenza.

Cpv. 2

Il capoverso 2 corrisponde a livello di contenuto al capoverso 3 finora vigente e disciplina la confidenzialità dei dati di terzi da parte dei proprietari e dei gestori degli impianti.

Art. 6 Concessione dell’accesso non discriminatorio ai servizi nel trasporto di merci per ferrovia

La disposizione, ripresa invariata dalla vOTM (ex art. 6a), mira a garantire che i servizi nella consegna locale dalle stazioni di formazione e di ricevimento, dove di norma opera una sola impresa, siano accessibili a tutte le imprese. I servizi di trasporto merci su rotaia possono essere forniti da diverse imprese ferroviarie. Tuttavia, in futuro questi servizi saranno anche oggetto di convenzioni sulle prestazioni tra la Confederazione e gli operatori nell’ambito del TCCI, poiché i servizi nella consegna locale sono parte integrante di tale offerta. In attuazione del presente articolo, le convenzioni sulle prestazioni con gli operatori possono quindi contenere disposizioni relative ai luoghi e alle capacità con cui gli operatori offrono servizi nella consegna locale nell’ambito del TCCI.

Poiché in linea di principio non sono solo gli operatori nell’ambito del TCCI a poter fornire servizi nella consegna locale, si rinuncia a stralciare questa disposizione.

Art. 7 Costi computabili

Per commenti dettagliati sull’estensione della computabilità ad altri elementi e sulla semplificazione del finanziamento, si rimanda al numero 4.1.3.5 del messaggio sulla legge sul trasporto di merci.

Cpv. 1

Secondo l’articolo 10 capoverso 4 nLTM, in futuro i costi computabili potranno essere fissati per i singoli elementi mediante importo forfettario. La definizione degli importi compete all’UFT che ha in questo modo la facoltà di stabilire gli importi forfettari in una direttiva al fine di poter determinare in modo semplice gli elementi meritevoli di essere promossi. Ciò consente in particolare di includere come computabili elementi innovativi non ancora utilizzati negli impianti e non ancora riportati nella direttiva.

9/33 BAV-D-2DD83401/641