Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine

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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3

più avvitato o collegato all’apparato centrale e quindi non è più percorribile. Ne sono interessati in particolare i casi in cui lo scambio di raccordo non cambia di proprietario e non può essere semplicemente eliminato dal gestore dell’infrastruttura (art. 27 cpv. 3 nLTM).

Potrebbe riguardare anche lavori di adeguamento sulla linea di contatto effettuati dal gestore dell’infrastruttura concedente, in seguito ai quali l’impianto diventa di fatto inutilizzabile per il raccordato che dispone soltanto di treni a trazione elettrica, oppure un aumento del volume di traffico sul binario di tratta che impedisce il futuro utilizzo dell’impianto di raccordo.

Art. 40 Copertura dei costi dei dispositivi di raccordo

Le disposizioni finora vigenti vengono precisate con una modifica della formulazione del capoverso 1.

Cpv. 1

Con l’entrata in vigore dell’OTM il 1° luglio 2016, i dispositivi di raccordo sono stati dichiarati parte dell’infrastruttura. Per questo motivo, il presente capoverso stabilisce che i gestori dell’infrastruttura sostengono anche i costi dei dispositivi di raccordo.

Cpv. 2 e 3

Secondo l’articolo 23 capoversi 3 e 4 nLTM, la responsabilità finanziaria del dispositivo di raccordo, ossia in sostanza dello scambio di raccordo, incombe di principio al gestore dell’infrastruttura. L’articolo 23 capoverso 4 nLTM riserva comunque la possibilità, in caso di smantellamento del dispositivo di raccordo, di chiamare eventualmente il raccordato (diretto) a partecipare ai costi e delega la disciplina dei presupposti concreti al Consiglio federale. Su questa base il raccordato è chiamato a partecipare ai costi se lo smantellamento deriva da una sua richiesta o gli procura vantaggi (cpv. 2).

In entrambi i casi, il raccordato deve assumersi soltanto una parte dei costi. È questa una soluzione adeguata, poiché normalmente lo smantellamento del dispositivo di raccordo comporta vantaggi anche per il gestore dell’infrastruttura, per esempio perché viene meno la necessità di procedere alla sua manutenzione. Se lo smantellamento viene effettuato al termine della durata di vita del dispositivo di raccordo, il gestore dell’infrastruttura deve coprire il totale dei costi.

In caso di contestazione, il computo dei vantaggi deve essere determinato dall’autorità competente. A questo riguardo possono fungere da base i principi sviluppati in applicazione dell’articolo 27 capoverso 1 Lferr.

Per evitare che il gestore dell’infrastruttura debba assumersi integralmente o in parte i costi di smantellamento di dispositivi di raccordo su cui non transitano merci o su cui transita un volume di merci insufficiente, è prevista la possibilità che il raccordato partecipi ai costi dei «binari morti».

Art. 41 Principi applicabili alla pianificazione e alla costruzione

La disposizione è ripresa invariata dalla vOTM.

Cpv. 1

L’articolo 19 capoverso 1 nLTM sancisce semplicemente l’applicabilità delle disposizioni tecniche e d’esercizio previste dalla legislazione sulle ferrovie alla pianificazione e alla costruzione dei binari di raccordo e al loro ammodernamento. La decisione circa le disposizioni in materia di sicurezza applicabili è invece delegata al Consiglio federale (art. 19 cpv. 3 nLTM). In virtù di quest’ultima norma, l’arti-

24/33 BAV-D-2DD83401/641