Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
La formulazione della disposizione è ripresa in gran parte dalla vOTM.
Per il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento previsto dalla Legge federale del 19 dicembre 200820 concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (LTrasf), in virtù dell’articolo 8 LTrasf la Confederazione può adottare misure di promovimento. Il Parlamento federale ha approvato un limite di spesa per il traffico non accompagnato attraverso le Alpi che resterà in vigore fino alla fine del 2030. Un limite di spesa separato è destinato al promovimento della strada viaggiante fino al 2028. Pertanto, viene abrogata anche la disposizione secondo cui la Confederazione può stabilire periodi di più anni per la procedura di ordinazione della strada viaggiante.
Art. 35 Partecipazione della Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni
La Confederazione partecipa alle ordinazioni dei Cantoni per le offerte di trasporto di merci su rotaia mediante ferrovie a scartamento ridotto. A partire dal 2026 sarà introdotto un credito d’impegno quadriennale che prevede una partecipazione della Confederazione di dieci milioni di franchi all’anno invece dei precedenti sei milioni. Il contributo federale massimo non può superare la percentuale prevista dall’ordinanza del 16 ottobre 202421 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV) (art. 12 nLTM, 16 nOTM).
La procedura di ordinazione si svolge di norma con cadenza annuale. Con la revisione dell’articolo 12 capoverso 5 LTM viene introdotta la possibilità di un periodo di ordinazione biennale. I Cantoni sono responsabili dello svolgimento dell’ordinazione e decidono pertanto la durata dei periodi. Il Consiglio federale ritiene tuttavia opportuno che la procedura sia uniforme per tutti i Cantoni. Inoltre, i periodi di ordinazione devono essere coordinati con quelli del traffico regionale viaggiatori (art. 12 cpv. 5 nLTM).
Le richieste pervenute alla Confederazione dai Cantoni hanno ogni volta superato il credito disponibile. La ripartizione dei fondi federali tra le ITF rappresenta pertanto una sfida. A causa delle differenze strutturali, è quasi impossibile effettuare un confronto oggettivo tra le diverse ITF. Per esempio, la Wengernalpbahn (WAB) trasporta 72 962 tonnellate-chilometro su una tratta di quattro chilometri, mentre la Rhätische Bahn (RhB) trasporta su circa 384 chilometri 39 989 000 tonnellate-chilometro (cifre pianificate tratte dalle domande 2025). Non è quindi possibile ripartire i fondi in base alle tonnellate pianificate o per chilometro.
Le partecipazioni della Confederazione continuano pertanto secondo la prassi invalsa e la disposizione è ripresa senza modifiche dall’articolo 16 vOTM.
Sezione 7: Contributi d’investimento e d’esercizio per il trasporto di veicoli stradali accompa-
gnati
Art. 36
Questo articolo descrive il promovimento finanziario concesso dalla Confederazione al carico autoveicoli e viene ripreso senza modifiche sostanziali, ma con una riformulazione linguistica e l’aggiunta di un rimando alle disposizioni applicabili all’erogazione dei contributi d’investimento. Nel nuovo capoverso 2 viene inserito il riferimento all’articolo 18 LUMin, che a sua volta prevede l’applicabilità degli articoli 10, 11 e 12 nLTM. Poiché, in base a questi articoli della nLTM, i contributi d’investimento sono ora oggetto di convenzione, anche per il promovimento finanziario del carico autoveicoli vengono concluse delle convenzioni. Inoltre, vengono aggiornati i rimandi alle disposizioni dell’OITRV.
20 RS 740.1
21 RS 745.16 22/33 BAV-D-2DD83401/641