Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
Art. 24 Presupposti
Il cofinanziamento è concesso a condizione che i veicoli siano chiaramente identificabili dal numero d’immatricolazione (lett. a) e siano iscritti con tutti i pertinenti dati nel registro dei veicoli immatricolati secondo l’articolo 17a Lferr15 (lett. b).
Art. 25 Funzionalità del DAC
Le funzionalità che devono essere implementate con il DAC si orientano alle norme europee relative alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI). Non essendo ancora disponibili, il presente articolo illustra le funzionalità concordate finora nell’ambito del progetto europeo «European DAC Delivery Programme» (EDDP), che devono essere incluse integralmente per poter beneficiare dei contributi d’investimento.
Art. 26 Importo dei contributi d’investimento
Le risposte fornite nell’ambito della consultazione «Perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera»16 e i vari colloqui con gli operatori del settore non hanno fornito un quadro univoco per la definizione dei contributi di promovimento per il DAC. La differenziazione del promovimento in base all’età dei carri ferroviari è in parte accolta con favore, in parte respinta. Per questo motivo sono state valutate due diverse varianti per la definizione degli importi di promovimento.
La variante 1 rispecchia l’ottimizzazione del parco veicoli descritta nel messaggio sulla legge sul trasporto di merci, che prevede contributi differenziati in base all’anno di costruzione. I carri costruiti tra il 1995 e il 2009 beneficiano di un contributo ridotto di 5000 franchi, mentre quelli più recenti, costruiti a partire dal 2010, ricevono il contributo pieno di 10 000 franchi.
Nella variante 2 del presente articolo si potrebbe rinunciare alla differenziazione del promovimento in base all’anno di costruzione dei carri ferroviari, il che comporterebbe un contributo di 8000 franchi per i carri costruiti a partire dal 1995. Nel capoverso 1, l’importo del contributo sarebbe pari a 8000 franchi, mentre il capoverso 2 verrebbe eliminato.
In entrambe le varianti si rinuncia al promovimento dei vagoni ferroviari costruiti prima del 1995. Anche così, è presa in considerazione la maggior parte dei carri attualmente necessari per la Svizzera. Al termine della migrazione, i carri più vecchi convertiti avranno 37 anni.
Con la differenziazione prevista dalla variante 1, il Consiglio federale si aspetta un miglioramento grazie, tra le altre cose, alla riduzione e al rinnovo del parco carri, all’incremento delle prestazioni chilometriche dei carri, a rotazioni più rapide, e ne propone l’attuazione. La variante 2 viene respinta.
L’importo del contributo per le locomotive è fissato a 75 000 franchi, a condizione che queste rimangano in servizio per almeno altri cinque anni dopo la fine della migrazione ossia, secondo lo stato attuale della pianificazione, fino al 2042.
Art. 27 Domanda
L’articolo 27 precisa la procedura e le informazioni che devono essere allegate alla domanda di cofinanziamento. Secondo il capoverso 1, la domanda deve essere presentata all’UFT. Secondo il capoverso 5, l’UFT decide in merito alla domanda. La domanda deve contenere un elenco dei veicoli con
15 RS 742.101
16 https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/69/cons_1 19/33 BAV-D-2DD83401/641