Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
Capitolo 3: Binari di raccordo
Sezione 1: Concessione del raccordo, pianificazione e costruzione di binari di raccordo
Art. 37 Concessione del raccordo
La disposizione è ripresa sostanzialmente invariata dalla vOTM. Questa disposizione si applica ai progetti di nuovo raccordo. Le condizioni alle quali il gestore dell’infrastruttura è tenuto a concedere il raccordo risultano dall’articolo 20 capoversi 1 e 2 nLTM, mentre l’articolo 37 capoverso 2 nOTM precisa a titolo complementare che su una tratta aperta i raccordi vengono concessi solo in singoli casi motivati. La possibilità di concedere un raccordo deve essere chiarita tempestivamente con il gestore dell’infrastruttura. La tutela giurisdizionale in caso di decisione di principio negativa è retta dall’articolo 30 nLTM.
Art. 38 Disposizioni contrattuali
Le disposizioni finora vigenti relative al contratto di raccordo vengono precisate e integrate per quanto riguarda i rapporti di proprietà e le responsabilità.
Cpv. 1
Nel contratto di raccordo, concluso tra il gestore dell’infrastruttura e i raccordati diretti in seguito alla decisione positiva di principio o a una decisione favorevole dell’UFT (art. 22 cpv. 1 nLTM), devono essere disciplinati in particolare i compiti e le competenze per quanto riguarda la costruzione e lo smantellamento, l’esercizio e la manutenzione del dispositivo di raccordo. Si considera raccordato diretto chi dispone di un dispositivo di raccordo collegato direttamente all’infrastruttura del gestore dell’infrastruttura. Questi stessi punti devono essere regolati contrattualmente anche con i raccordati a monte e a valle (cfr. art. 22 cpv. 3 nLTM). La tutela giurisdizionale è retta dall’articolo 30 nLTM.
Il capoverso 2 definisce chi è considerato raccordato. Poiché nella pratica il proprietario dell’impianto spesso non è necessariamente il gestore effettivo, è considerato gestore chi gestisce effettivamente l’impianto. In tal caso, questi deve regolare in un contratto il proprio rapporto con il proprietario dell’impianto.
Art. 39 Modifica, chiusura temporanea e smantellamento del dispositivo di raccordo
La disposizione è ripresa sostanzialmente invariata dalla vOTM.
Cpv. 1
La modifica o la chiusura temporanea di un dispositivo di raccordo deve essere annunciata al raccordato con un anno di preavviso, in modo che questi possa predisporre le misure necessarie. Il preavviso è particolarmente importante se i lavori possono rendere temporaneamente inagibile il raccordo alla rete. Per modifica si intende in particolare anche l’ammodernamento dello scambio di raccordo. La disposizione stabilisce esplicitamente che eventuali cambiamenti risultanti dalla modifica del dispositivo devono essere regolati nel contratto di raccordo. Nell’ambito della propria attività di vigilanza, l’UFT constata regolarmente che l’aggiornamento dei contratti di raccordo viene trascurato.
Cpv. 2
Per motivi legati alla certezza del diritto, la disdetta del contratto di raccordo e lo smantellamento degli scambi di raccordo devono avvenire passo dopo passo. Il termine di disdetta di un anno consente al raccordato di adottare le misure che si impongono con la perdita del raccordo (lett. a). La stessa disposizione vale per i casi considerati nella lettera b, in cui lo scambio di raccordo esiste ancora ma non è
23/33 BAV-D-2DD83401/641