Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine

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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3

relativo numero di immatricolazione e l’anno di costruzione di ciascun veicolo (cpv. 2). Secondo il capoverso 3, l’UFT può richiedere ulteriori documenti se necessario.

Art. 28 Assegnazione

L’UFT assegna i contributi d’investimento ai detentori dei veicoli mediante decisione di assegnazione che comprende almeno i veicoli con il relativo numero di immatricolazione il cui equipaggiamento viene finanziato.

Art. 29 Coordinamento dei lavori di equipaggiamento

Per poter procedere all’equipaggiamento con il DAC nel settore del trasporto di merci, fortemente segmentato, in maniera coordinata e senza grandi perdite di qualità in un arco di tempo prestabilito, è necessario costituire al suo interno un’organizzazione rappresentativa di tutte le imprese, un cosiddetto «Deployment management», che pianifichi, gestisca e monitori l’intero equipaggiamento con il DAC e che possa anche occuparsi delle attività d’ingegneria sovraordinate. In virtù del capoverso 2, l’unità organizzativa da costituire può ricevere dall’UFT compiti relativi alla gestione della migrazione. Secondo il capoverso 3, i compiti sono definiti per iscritto e concordati in modo vincolante. Oltre ai compiti relativi alla gestione della migrazione e alle prestazioni di ingegneria, all’organizzazione può essere delegato, secondo il capoverso 4, anche il compito di gestire i contributi d’investimento in virtù delle decisioni di assegnazione. L’unità organizzativa è libera di assumere ulteriori compiti che esulano dall’ambito di applicazione della presente ordinanza.

Conformemente al decreto federale del 6 marzo 202517 che stanzia un credito d’impegno per l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale nel trasporto di merci per ferrovia, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) dispone di 20 milioni di franchi a carico del credito d’impegno per le uscite per beni e servizi subordinate. Ciò consente di trasferire – e finanziare – il coordinamento e l’organizzazione dei lavori di equipaggiamento all’unità organizzativa creata a tale scopo. Per i compiti previsti vengono erogati contributi d’investimento sotto forma di contributi a fondo perso. Queste uscite sono disciplinate dal diritto dei sussidi e non dalle disposizioni della legge federale del 21 giugno 201918 sugli acquisti pubblici (LAPub).

Sezione 5: Contributi d’investimento per veicoli rispettosi del clima

Art. 30 Presupposti

Nella nLTM viene creata la base legale per permettere alla Confederazione di concedere contributi per veicoli rispettosi del clima adibiti al trasporto di merci sia per ferrovia sia per idrovia.

Per soddisfare gli obiettivi della nLTM, vengono concessi contributi d’investimento solo per veicoli che consentono di ottenere una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici durante la fornitura delle prestazioni o per battelli merci sul Reno adatti alla navigazione nei periodi di acqua bassa. I contributi d’investimento possono essere concessi sia per nuovi battelli merci della navigazione interna che per la conversione di battelli esistenti. Se vengono sovvenzionati battelli merci adatti alla navigazione sul Reno nei periodi di acqua bassa, tali imbarcazioni devono essere anche rispettose del clima.

I veicoli devono essere immatricolati in Svizzera. I battelli merci devono battere bandiera svizzera.

Sono escluse le navi della navigazione marittima.

17FF 2024 303

18 RS 172.056.1

20/33 BAV-D-2DD83401/641