Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
Per semplificare il processo, d’ora in avanti saranno concessi versamenti parziali solo per i progetti con un contributo d’investimento assegnato superiore a 5 milioni di franchi.
I dettagli relativi ai presupposti e al processo di versamento sono stabiliti nella direttiva dell’UFT.
Art. 12 Restituzione
Cpv. 1, 2, 3
Nell’ambito della semplificazione della procedura per il versamento dei contributi d’investimento e alla luce delle esperienze maturate nella prassi, in futuro le possibilità di esigere la restituzione dei contributi d’investimento versati saranno limitate in particolare alle nuove costruzioni e agli ampliamenti. Se, nel caso di un progetto di nuova costruzione o di ampliamento con un volume di investimenti computabile superiore a 5 milioni di franchi, viene concordato il volume minimo di trasporto, il mancato raggiungimento di tale volume comporta la restituzione integrale del contributo ai sensi del capoverso 1, in quanto viene meno il presupposto fondamentale per la concessione dei contributi d’investimento.
Se un progetto di nuova costruzione o ampliamento con un volume d’investimento computabile superiore a 5 milioni di franchi raggiunge il volume minimo di trasporto ma non il volume concordato, è possibile esigere solo una restituzione proporzionale fino a un contributo minimo del 40 per cento dei costi effettivamente sostenuti. Se il contributo minimo è stato ridotto (p. es. a seguito di vantaggi di terzi), si applica il contributo ridotto.
Per garantire un effetto duraturo dei contributi d’investimento versati a nuove costruzioni e ampliamenti, gli impianti devono essere mantenuti in uno stato idoneo all’esercizio per la durata di vita di almeno 20 anni. Se tale condizione non è soddisfatta, verrà richiesta una restituzione proporzionale, il cui calcolo è disciplinato nella direttiva (e per le nuove costruzioni e gli ampliamenti deve corrispondere in linea di principio alla prassi attuale).
Lo stato idoneo all’esercizio è considerato garantito se il gestore
a) dispone di una panoramica aggiornata dello stato dell’impianto, in particolare dei binari e della linea di contatto, nonché degli altri elementi dell’impianto e dei manufatti;
b) ha eseguito tutti gli interventi di manutenzione e tutti i provvedimenti tecnici o operativi necessari per garantire un esercizio sicuro dell’impianto;
c) ha aggiornato le prescrizioni d’esercizio e le ha consegnate a tutte le persone coinvolte.
I rinnovi consentono di mantenere lo stato idoneo all’esercizio di un impianto e prolungano la durata di vita iniziale di 20 anni. In questo caso, anche ai fini di una semplificazione del processo, la Confederazione rinuncia alla possibilità di riesigere una restituzione.
Come finora, sulle restituzioni non si applicano interessi. Fanno eccezione le restituzioni di cui all’articolo 12 capoverso 5 della presente ordinanza.
Cpv. 4
Se, in caso di nuove costruzioni o ampliamenti, nel corso dei 20 anni di durata di vita vi è un cambio di gestore e il nuovo gestore non intende assumersi gli obblighi o non si trova un nuovo gestore, viene richiesta una restituzione proporzionale il cui calcolo è disciplinato nella direttiva.
Cpv. 5
Se, nell’ambito del controllo dell’accesso non discriminatorio agli impianti sovvenzionati dalla Confederazione, la Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) constata l’esistenza di discriminazioni
14/33 BAV-D-2DD83401/641