Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine

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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3

La conclusione di una convenzione di cui all’articolo 10 della presente ordinanza è considerata un presupposto affinché i gestori di binari di raccordo e di impianti di trasbordo TC possano beneficiare dei contributi di trasbordo e di carico. Le modalità relative alla gestione dei contributi di trasbordo e di carico saranno integrate in queste convenzioni e il processo sarà gestito digitalmente tramite l’applicazione appositamente sviluppata. In particolare, le convenzioni disciplinano il trasferimento dei contributi di trasbordo e di carico da parte dei gestori agli speditori e ai destinatari.

Per i contributi di trasbordo e di carico su impianti di carico e scarico non è necessario concludere nessuna convenzione di cui all’articolo 10 della presente ordinanza. L’erogazione dei contributi avviene tramite l’inserimento dei dati da parte del richiedente nell’applicazione digitale.

Cpv. 3

Per gli impianti di binari di raccordo i contributi di trasbordo e di carico saranno erogati solo se vi vengono ricevuti o inviati almeno 720 carri ferroviari carichi all’anno. Per nuove costruzioni e impianti di binari di raccordo rimessi in servizio il numero minimo si applicherà soltanto a partire dal sesto anno d’esercizio. Ciò consente di sostenere questi impianti già nella fase di rodaggio mediante contributi di trasbordo e di carico. L’obiettivo è incentivare l’integrazione duratura del traffico merci su rotaia nei processi di trasporto e logistici.

Cpv. 4

L’UFT stabilisce il processo per l’erogazione dei contributi di trasbordo e di carico e le relative scadenze in una direttiva. In particolare, la direttiva stabilisce il processo per la presentazione delle domande, la periodicità dei versamenti, l’integrazione dei contributi di trasbordo e di carico nelle convenzioni di cui all’articolo 10 capoverso 6 nLTM, nonché il processo per la verifica della plausibilità dei carri ferroviari dichiarati.

Art. 17 Prova

L’UFT viene autorizzato dall’articolo 17 a richiedere ai beneficiari dei contributi tutti i documenti e i giustificativi necessari per l’erogazione. I beneficiari dei contributi devono conservare i documenti e i giustificativi essenziali per un periodo di cinque anni dal ricevimento dei contributi di trasbordo e di carico.

Sezione 3: Contributi d’investimento per innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia e per idrovia

Art. 18 Presupposti

Nella nLTM è stato mantenuto il principio secondo cui la Confederazione può partecipare alla realizzazione di innovazioni tecniche nel trasporto di merci per ferrovia. Inoltre è creata anche la possibilità che possa concedere contributi per innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per idrovia. Per rispettare gli obiettivi della nLTM, possono essere concessi contributi d’investimento per innovazioni tecniche soltanto se esse consentiranno in seguito di trasportare merci in modo più efficiente o rispettoso delle risorse, se servono ad acquisire ulteriori conoscenze nell’ambito di applicazioni sperimentali o applicazioni pilota o se agevolano o accelerano i processi tecnici di migrazione per il passaggio a nuovi standard riconosciuti dagli operatori del settore e che devono essere attuati possibilmente in comune.

Art. 19 Costi computabili

Le disposizioni contenute in questo articolo stabiliscono quali sono i costi rilevanti per la determinazione dell’ammontare del contributo. Siccome il proprio onere di lavoro per la realizzazione di applicazioni sperimentali o pilota o di migrazioni tecniche può essere molto consistente, è computabile

anch’esso, sempreché sia indispensabile. La menzione dei costi non computabili delimita chiaramente

17/33 BAV-D-2DD83401/641