Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine

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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3

3.4 Modifiche dell’ordinanza del 15 giugno 2001 sugli addetti alla sicurezza

Adeguamento dell’ingresso conseguente all’adozione della nuova base legale

3.5 Modifiche dell’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria

In virtù della competenza dell’UFT introdotta dall’articolo 9c capoverso 3bisLferr per la fissazione dei prezzi delle tracce per le prestazioni di manovra nel trasporto di merci, all’articolo 22 capoverso 2 OARF si possono abrogare le lettere b e c.

3.6 Modifiche dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune

Adeguamento dell’ingresso conseguente all’adozione della nuova base legale e adeguamenti di carattere redazionale

3.7 Modifiche dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 sui mezzi di contenimento per merci perico-

lose

L’ingresso viene adeguato conseguentemente all’adozione della nuova base legale. Vengono inoltre apportati adeguamenti derivanti dalle esperienze maturate nella prassi.

Allegato 1

N. 1 tab. 1

La terminologia delle procedure viene meglio adeguata ai relativi mezzi di contenimento.

N. 2 lett. b

La lettera b viene completata con il corretto rimando alle relative disposizioni dell’ADR, capitolo 6.13, introdotte nel 2023.

Come nella tabella 1, l’adeguamento delle denominazioni delle procedure per gli imballaggi corrisponde alla terminologia utilizzata nel RID/ADR.

N. 2 tab. 2

Le nuove disposizioni della sottosezione 6.8.1.5 RID/ADR «Procedure di valutazione della conformità, di approvazione del tipo e di controllo» specificano come devono essere applicate alle cisterne le procedure della sezione 1.8.7.

Pertanto, il testo delle procedure riportate nella tabella 2 dell’allegato 1 OMCont relativo alle cisterne di cui ai capitoli da 6.7 a 6.13 RID/ADR dove essere modificato e completato in base alla terminologia utilizzata nella sezione 1.8.7 o sottosezione 6.8.1.5 RID/ADR.

N. 3

Questo numero è integrato con «(fatta eccezione per il n. 8.1.3)». Nella versione francese vengono inoltre apportate alcune modifiche redazionali.

N. 5

Dopo circa dieci anni di applicazione nella prassi, le disposizioni dell’allegato 3 della direttiva concernente l’attuazione dell’ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose (dir. OMCont) relative

32/33 BAV-D-2DD83401/641