Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
Le altre ordinanze che vengono adeguate sono oggetto ciascuna di un capitolo specifico del presente rapporto.
Art. 53 Disposizioni transitorie
Le disposizioni previste all’articolo 53 OTM stabiliscono se nel periodo transitorio si applica il previgente o il nuovo diritto.
Cpv. 1
Il capoverso 1 corrisponde alle disposizioni dell’articolo 36 lettera a della legge del 5 ottobre 199030 sui sussidi (LSu), le cui disposizioni sono integrate nell’OTM per garantire la certezza del diritto.
Cpv. 2
Nei casi in cui il gestore dell’infrastruttura ha già concluso con i raccordati dei contratti per i rinnovi di scambi di raccordo previsti per il 2026 che obbligano i raccordati a un’assunzione di costi, tali contratti rimangono in essere.
Cpv. 3
La norma finora vigente relativa alla revoca delle decisioni di assegnazione o alle restituzioni dei contributi d’investimento nel presente capoverso è abrogata. La revoca o la restituzione dei finanziamenti concessi in base al diritto anteriore saranno di conseguenza eseguite in base al diritto anteriore.
Cpv. 5
Poiché la nLTM e la nOTM entreranno in vigore il 1° gennaio 2026 e, pertanto, durante il periodo di validità dell’attuale credito d’impegno, fino al 2028 sarà possibile concludere convenzioni anche per una durata più breve.
Art. 54 Entrata in vigore
L’ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
3.2 Modifiche dell’ordinanza del 19 giugno 2024 concernente il coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali
In seguito all’adozione della nuova base legale l’ingresso viene adeguato.
3.3 Modifiche dell’ordinanza 27 marzo 2024 sul traffico pesante
La restituzione della TTPCP per le corse iniziali e finali nel TCNA sarà sostituita, a partire dal 1° gennaio 2026, dal nuovo «contributo di trasbordo e di carico» destinato ai caricatori per il carico o il trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto. Gli articoli 15–19 OTTP possono pertanto essere abrogati. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 107 garantiscono che il diritto alla restituzione della TTPCP sia mantenuto per le corse iniziali e finali nel TCNA effettuate nel 2025. Per le corse effettuate prima, il diritto alla restituzione è già decaduto in quanto il termine di presentazione delle domande di restituzione è di un anno (art. 18 cpv. 1).
30 RS 616.1 31/33 BAV-D-2DD83401/641