Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
Cpv. 2
All’estero sono finanziabili solo gli impianti di trasbordo TC che servono prevalentemente al trasferimento del traffico merci pesante transalpino transitante attraverso la Svizzera. Sono computabili solo i volumi di trasporto relativi a questo traffico.
Cpv. 3
Com’è prassi invalsa, deve essere prevista la possibilità di esigere un pegno immobiliare o una garanzia bancaria per i contributi a fondo perso. Questa soluzione sottolinea l’importanza e l’interesse, per la Confederazione, di poter contare su un esercizio continuativo e duraturo degli impianti. Le garanzie bancarie sono accettate solo se costituite presso un istituto bancario classificato nella classe di rating più alta. In caso di garanzie di istituti bancari esteri, questi ultimi devono disporre di una sede in Svizzera; inoltre, il foro competente deve essere quello di Berna. I dettagli sono stabiliti nella convenzione con i gestori degli impianti di cui all’articolo 10 nLTM.
Art. 4 Presupposti
Cpv. 1
Il principio secondo cui il gestore deve partecipare all’investimento con mezzi propri è conforme alla disposizione della vOTM. I contributi d’investimento sono accordati soltanto se i gestori degli impianti di trasbordo e di carico partecipano con mezzi propri e in misura adeguata ai costi computabili. La Confederazione tiene conto di eventuali promovimenti aggiuntivi di Cantoni e Comuni. Con una partecipazione adeguata con mezzi propri si mira a garantire che un gestore abbia un interesse sufficiente all’esercizio duraturo di un impianto sovvenzionato, poiché partecipa in misura significativa ai rischi finanziari dell’esercizio. In questo modo si garantisce inoltre che nessun impianto venga realizzato esclusivamente con fondi di terzi (p. es. contributi d’investimento provenienti esclusivamente dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni).
Cpv. 2
Per garantire che un gestore che non è anche proprietario di un impianto possa realizzare i progetti corrispondenti, l’UFT richiede una prova sotto forma di contratto o convenzione tra il gestore e il proprietario.
Il principio secondo cui il richiedente deve garantire un accesso non discriminatorio al proprio impianto vale ora solo per gli impianti di trasbordo TC. Gli impianti di trasbordo TC non hanno altro scopo logistico che il trasbordo tra ferrovia e strada, ferrovia e ferrovia o ferrovia e battello. Queste possibilità di trasbordo devono essere aperte a tutte le imprese che desiderano accedervi. I binari di raccordo puri sono esenti da tale presupposto (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. e nLTM e n. 4.1.3.5 del messaggio sulla legge sul trasporto di merci).
Cpv. 3
Per semplificare il processo, secondo il numero 4.1.3.5 del messaggio sulla legge sul trasporto di merci, i volumi minimi sono ora richiesti solo per i progetti di nuova costruzione e di ampliamento con un volume di investimenti computabile superiore a 5 milioni di franchi. I volumi minimi stabiliti nell’ordinanza per i binari di raccordo e per gli impianti di trasbordo TC corrispondono all’attuale prassi consolidata. I volumi minimi annuali vanno intesi a medio termine; in singoli anni può quindi accadere che non siano raggiunti. Si applica il valore medio del periodo di sorveglianza durante i primi dieci anni civili completi a partire dalla messa in servizio o dal completamento dell’impianto.
8/33 BAV-D-2DD83401/641