Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
Per i progetti di nuova costruzione e ampliamento che, secondo la Concezione del trasporto di merci, rivestono importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti è possibile aumentare il contributo fino a un massimo dell’80 per cento indipendentemente dal volume di investimenti computabile (lett. d).
Cpv. 2
Per gli impianti di cui al capoverso 1 lettere c e d di questo articolo, per i quali l’UFT dispone di un margine di discrezionalità nella determinazione della percentuale di partecipazione della Confederazione, l’UFT stabilisce in una direttiva i presupposti per il calcolo tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 10 capoverso 5 nLTM. Il contributo d’investimento per progetti di cui alla lettera c ammonta sempre ad almeno 2,5 milioni di franchi. L’UFT provvederà a sottoporre il progetto di direttiva (1aedizione e successive) al parere dei gruppi interessati.
Nel caso degli impianti di trasbordo TC, la percentuale di partecipazione della Confederazione dipende in particolare dai quantitativi trasportati e dal loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di politica dei trasporti. Se un progetto apporta un contributo rilevante in rapporto ai costi computabili, viene applicato un supplemento percentuale per questo criterio. La determinazione dei volumi di trasporto da concordare è fissata nella direttiva. Considerati gli ingenti contributi d’investimento da parte della Confederazione, occorre fissare come parametro di riferimento un grado di sfruttamento della capacità prevista dell’impianto.
Cpv. 3
Il capoverso 3 corrisponde al capoverso 4 finora vigente di questo articolo ed è stato ripreso senza modifiche.
I vantaggi che un progetto genera per terzi vengono considerati nel calcolo dei contributi d’investimento e possono comportare una riduzione del contributo federale rispetto all’importo previsto dalla legge. Il Consiglio federale si aspetta che i terzi avvantaggiati da un progetto partecipino adeguatamente ai costi d’investimento. Si pensi per esempio alla realizzazione di provvedimenti volti a migliorare la sicurezza, di cui beneficiano anche terzi (p. es. separazione del traffico). La valutazione viene effettuata caso per caso.
Art. 9 Offerta
Cpv. 1
Il rapporto tra la Confederazione e i gestori degli impianti di trasbordo e di carico è ora disciplinato da convenzioni quadriennali di cui all’articolo 10 capoverso 6 nLTM.
Cpv. 2
La base della convenzione è costituita da un’offerta vincolante del richiedente. La presentazione dell’offerta avviene tramite un processo standardizzato e digitalizzato definito dall’UFT. L’elemento più importante dell’offerta è un piano d’investimento pluriennale che copra il periodo della convenzione e che sia basato sugli elementi computabili enumerati nella direttiva. Il piano d’investimento deve essere generato direttamente nell’applicazione digitale dell’UFT. Esso costituisce la base per la determinazione del contributo d’investimento della Confederazione per un periodo di convenzione corrispondente. Gli ulteriori documenti da allegare all’offerta, indicati in questo articolo, corrispondono ai documenti che dovevano già essere presentati all’UFT per una domanda d’investimento per un impianto.
L’indicazione dei volumi minimi di trasporto previsti è ora richiesta solo per i progetti con un volume di investimenti computabile superiore a 5 milioni di franchi. Tali volumi devono corrispondere almeno a
11/33 BAV-D-2DD83401/641