Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
Il versamento dei contributi d’investimento avviene sulla base dei lavori effettivamente eseguiti e viene calcolato tramite gli importi forfettari o l’aliquota massima per gli elementi realizzati. Se i costi effettivi superano il contributo d’investimento fissato nella convenzione per l’anno corrispondente, il versamento è sottoposto a riserva riguardante le richieste e i decreti di stanziamento annuali dei competenti organi della Confederazione circa il preventivo e il piano finanziario.
L’impianto deve essere mantenuto per tutta la sua durata di vita di 20 anni in uno stato tale da garantirne l’esercizio sicuro in qualsiasi momento, anche quando non viene utilizzato per il trasporto di merci. Per singoli elementi, come per esempio i dispositivi mobili di trasbordo, la durata di vita può essere ridotta; tale riduzione è disciplinata nella direttiva dell’UFT.
Per gli impianti con un volume d’investimento computabile superiore a 5 milioni di franchi, si concorderà anche in futuro il quantitativo di trasporto e un corrispondente periodo di vigilanza di 10 anni. È possibile concordare il volume minimo di trasporto.
Sono inoltre disciplinate le modalità relative ai contributi di trasbordo e di carico, quali per esempio la comunicazione dei quantitativi nell’applicazione digitale, le modalità di versamento e, se del caso, il trasferimento ad altri caricatori.
Cpv. 5
Il capoverso 5 disciplina la procedura da seguire in caso di mancata attuazione di provvedimenti indicati nella convenzione: in questo caso decade l’assegnazione dei contributi.
L’assegnazione dei contributi decade per i provvedimenti concordati che non sono stati attuati durante il periodo di validità della convenzione. I richiedenti hanno tuttavia la possibilità di presentare nuovamente domanda per questi provvedimenti nel periodo di convenzione successivo. I provvedimenti avviati ma non completati e conteggiati durante il periodo di validità della convenzione vengono trasferiti alla convenzione successiva.
Cpv. 6 e 7
Il capoverso 6 mira a consentire l’adeguamento delle convenzioni entro la durata contrattuale originariamente concordata. I gestori hanno la possibilità, se necessario, di adeguare le offerte durante la durata della convenzione fino a una data di riferimento definita dall’UFT.
In questo modo è possibile procedere a provvedimenti non pianificabili sugli impianti o reagire a eventi imprevedibili e ad altre circostanze mutevoli, tra cui anche i costi aggiuntivi. I gestori sono tenuti a comunicare immediatamente all’UFT le modifiche imminenti dovute a circostanze impreviste e i costi aggiuntivi, fornendone la motivazione. L’UFT deve approvare tali modifiche prima che ne possa essere avviata l’attuazione.
In caso di giustificati adeguamenti necessari, l’UFT redige una nuova convenzione relativa alla durata residua del credito d’impegno. Se i termini per la conclusione di una nuova convenzione sono troppo brevi e occorre adottare provvedimenti urgenti, l’UFT concede un’autorizzazione per l’acquisizione anticipata o l’inizio anticipato dei lavori. Non vengono assegnati contributi d’investimento a lavori già iniziati o acquisizione od ordinazione effettuata.
Art. 11 Versamento
Questo articolo disciplina la procedura di versamento dei contributi d’investimento assegnati. I versamenti vengono effettuati solo per provvedimenti concordati e attuati. A tal fine, il gestore deve registrare i provvedimenti attuati nell’applicazione digitale dell’UFT. I provvedimenti avviati che non possono ancora essere conteggiati vengono trasferiti alla convenzione successiva.
13/33 BAV-D-2DD83401/641