Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
Sezione 4: Responsabilità e assicurazione di responsabilità civile per i binari di raccordo
Art. 49 Responsabilità
La disposizione è ripresa invariata dalla vOTM.
Cpv. 1 e 2
Le disposizioni sulla responsabilità obbligano il raccordato a provvedere a un’adeguata organizzazione dell’esercizio. La pianificazione, la costruzione e la manutenzione del proprio binario di raccordo, dei pertinenti impianti e dei veicoli vanno effettuate in modo conforme alle prescrizioni, tenendo conto del mutare delle condizioni quadro e delle prescrizioni applicabili.
Cpv. 3
Se il binario di raccordo è elettrificato, il raccordato è considerato «titolare dell’esercizio» (in ted. «Betriebsinhaber») ai sensi dell’articolo 46 Oferr, ossia gestore responsabile di un impianto elettrico (cfr. all. 4 alle DE-Oferr ad art. 81, foglio n. 6, risp. art. 3 n. 5 dell’ordinanza del 30 marzo 199429 sulla corrente forte).
Art. 50 Assicurazione di responsabilità civile
La disposizione è ripresa sostanzialmente invariata dalla vOTM.
Secondo l’articolo 24 capoverso 4 nLTM i raccordati sono tenuti a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile che garantisca una copertura sufficiente. Nel presente articolo il Consiglio federale ne disciplina i dettagli. Esso prevede che l’assicurazione di responsabilità civile sia adeguata ai rischi dei trasporti effettuati sull’impianto di raccordo e ammonti almeno a cinque milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.
Sezione 5: Vigilanza sui binari di raccordo Art. 51
La disposizione è ripresa sostanzialmente invariata dalla vOTM.
L’UFT esercita la vigilanza in materia ferroviaria sui binari di raccordo, ma il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi (art. 28 cpv. 1 nLTM). In virtù dell’articolo 51 nOTM, il Consiglio federale attribuisce all’UFT la facoltà di delegare a terzi i compiti di vigilanza.
Questo articolo fornisce la base legale per il rilevamento dei dati che occorrono all’UFT per preparare gli audit effettuati nell’ambito della vigilanza sulla sicurezza e per condurre l’analisi dei rischi. I dati da rilevare vengono specificati in una direttiva.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 52 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
La vOTM è abrogata e sostituita con la nuova ordinanza.
29 RS 734.2 30/33 BAV-D-2DD83401/641