Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine

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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3

Art. 31 Contributi d’investimento

La Confederazione può accordare i contributi d’investimento sotto forma di contributi a fondo perso. Secondo il capoverso 2, per le imbarcazioni l’importo dei contributi è calcolato in funzione dei costi supplementari dell’investimento in un veicolo con propulsioni a basse emissioni rispetto all’investimento in un veicolo convenzionale nonché della riduzione di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici. L’aliquota del contributo federale ammonta, considerato l’interesse proprio del richiedente, al massimo al 50 per cento dei costi supplementari di cui al capoverso 2.

Il capoverso 3 stabilisce che nel calcolo dell’aliquota del contributo della Confederazione si tiene conto dell’interesse proprio del richiedente e che il contributo non può superare il 50 per cento dei costi supplementari di cui al capoverso 2.

Art. 32 Domanda

Le domande di contributi d’investimento devono dimostrare una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici nell’erogazione delle prestazioni per ferrovia o per idrovia oppure, nel caso dei battelli che transitano sul Reno, l’idoneità alla navigazione nei periodi di acqua bassa. Occorre inoltre illustrare che l’innovazione può essere realizzata soltanto se vengono concessi aiuti federali.

Per le imbarcazioni l’importo dei contributi è calcolato in funzione dei costi supplementari dell’investimento in un veicolo con propulsioni a basse emissioni rispetto all’investimento in un veicolo convenzionale nonché della riduzione di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici. A prescindere che si tratti dell’acquisto di un nuovo battello o di una conversione, alla domanda vanno allegati i seguenti documenti.

a) Un preventivo dei costi per una propulsione a basse emissioni e un’offerta comparativa di una

propulsione convenzionale (diesel)

Nel preventivo dei costi e/o nell’offerta comparativa le voci rilevanti per la propulsione19 e i rispettivi importi devono essere registrati separatamente. Per la propulsione convenzionale occorre indicare la potenza totale del motore [kW]. Per la propulsione a basse emissioni occorre indicare la capacità delle batterie [kWh] e la potenza totale del motore elettrico [kW], mentre in caso di applicazione con celle a combustibile a idrogeno la quantità di idrogeno immagazzinata [kg], la potenza del FCE [kW] e la capacità delle batterie [kWh].

b) Scheda tecnica del battello che comprenda almeno i seguenti dati:

dimensioni principali, numero di motori, potenza totale dei motori, velocità, capacità di carico.

Art. 33 Assegnazione

L’UFT può assegnare il contributo d’investimento mediante decisione o convenzioni che stabiliscono anche l’aliquota del contributo, i costi computabili e l’importo massimo del contributo d’investimento.

Cpv. 2

Con questa disposizione si intende impedire che una stessa fattispecie possa beneficiare di più aiuti finanziari dei poteri pubblici.

Sezione 6: Contributi d'esercizio

Art. 34 Traffico combinato transalpino

19 In entrambi i casi devono essere considerati i requisiti applicabili secondo le vigenti prescrizioni in materia di sicurezza. 21/33 BAV-D-2DD83401/641