Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
Cpv. 1
L’articolo 19 capoverso 1 nLTM dispone soltanto che le disposizioni tecniche e d’esercizio della legislazione sulle ferrovie si applicano anche all’esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo. Il compito di designare le disposizioni in materia di sicurezza di tale legislazione che devono essere considerate è delegato al Consiglio federale (art. 19 cpv. 3 nLTM). L’articolo 43 capoverso 1 nOTM stabilisce che l’esercizio e la manutenzione di questi binari sottostanno anche alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria (per l’essenziale nella Lferr, nell’Oferr, nelle DE-Oferr e nelle prescrizioni sulla circolazione dei treni [PCT]).
Cpv. 2
Per l’esercizio di un’infrastruttura è necessaria un’autorizzazione di sicurezza (art. 5 cpv. 4 Lferr). Tale autorizzazione comprende l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell’infrastruttura e l’accettazione dei provvedimenti che lo stesso ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle sue tratte (art. 8a cpv. 2 Lferr).
Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un’autorizzazione di accesso alla rete e di un certificato di sicurezza (art. 8c cpv. 1 Lferr). Il certificato di sicurezza comprende l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell’ITF e l’accettazione dei provvedimenti che la stessa ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle tratte utilizzate (art. 8e cpv. 2 Lferr).
Per l’esercizio di un binario di raccordo non sono necessari né un’autorizzazione di sicurezza né un certificato di sicurezza. Quest’ultimo deve essere esibito soltanto se si transita oltre lo scambio di raccordo, vale a dire sull’infrastruttura del gestore dell’infrastruttura concedente rendendo così applicabili le disposizioni della Lferr.
Art. 44 Autorizzazione d’esercizio
Fatta eccezione per una precisazione linguistica, la disposizione è ripresa invariata dalla vOTM.
Cpv. 1
Nel parere espresso all’attenzione dell’autorità cantonale o comunale competente per il rilascio della licenza di costruzione, l’UFT precisa se occorra un’autorizzazione d’esercizio (art. 13 cpv. 3 nLTM).
Come già previsto dal diritto finora vigente, la domanda di rilascio dell’autorizzazione d’esercizio deve essere presentata all’UFT tre mesi prima della data prevista per la messa in funzione dell’impianto. La documentazione da presentare è quella prevista dalle disposizioni dell’Oferr.
Cpv. 2
Se l’esercizio sicuro di un binario di raccordo non è più garantito, l’UFT può ritirare l’autorizzazione. Di conseguenza, se nell’ambito della procedura per il rilascio della licenza di costruzione l’UFT constata che non è necessaria un’autorizzazione d’esercizio, questa non può nemmeno essere ritirata. Ma se rileva carenze in impianti il cui esercizio non richiede un’autorizzazione, l’Ufficio deve ordinare l’interruzione dell’esercizio in qualità di autorità di vigilanza. Nella versione tedesca «mangelhafter Unterhalt» è sostituito con «mangelhafte Instandhaltung».
Cpv. 3
Se l’UFT rinuncia a pretendere un’autorizzazione d’esercizio, il capoverso 3 gli conferisce la facoltà di verificare sul posto l’adempimento degli oneri imposti nella licenza di costruzione o di ordinarne la verifica da parte di un perito, oppure di esigere dal raccordato una relativa conferma sotto forma di autodichiarazione.
27/33 BAV-D-2DD83401/641