Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine

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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3

Art. 45 Prescrizioni d’esercizio

Cpv. 1 e 2

I capoversi 1 e 2 si basano sulle PCT. Entrambi i capoversi sono focalizzati sull’esercizio e stabiliscono quali sono le prescrizioni che il raccordato deve emanare per scritto per l’esercizio del proprio impianto sia in caso di esercizio regolare sia in caso di perturbazione.

Il capoverso 2 insiste sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle misure da adottare in caso di eventi di cui agli articoli 15 e 16 dell’ordinanza del dicembre 201425 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET), poiché nello svolgimento della propria attività di sorveglianza l’UFT constata regolarmente l’esistenza di carenze in questi ambiti. Nelle prescrizioni d’esercizio devono inoltre essere indicati i nomi delle persone responsabili dell’esercizio e della manutenzione, nonché dei loro sostituti.

Cpv. 3

Il capoverso 3 corrisponde in ampia misura al capoverso 4 finora vigente. Le prescrizioni d’esercizio devono essere messe a disposizione dell’UFT su richiesta; nella nuova ordinanza si rinuncia a indicare i termini di presentazione. Questa norma garantisce che, in caso di attività di vigilanza sul posto, l’UFT abbia a disposizione la versione aggiornata di queste prescrizioni.

Le deroghe alle disposizioni emanate dall’autorità, vale a dire alle PCT, devono essere in generale approvate dall’UFT (art. 48 cpv. 2 nOTM). In questo caso è ancora necessario fissare un termine per la presentazione. La procedura è descritta nei dettagli nelle DE-Oferr e nella pertinente direttiva dell’UFT.

Art. 46 Personale

La disposizione è ripresa invariata dalla vOTM.

Cpv. 1–3

I primi tre capoversi corrispondono per l’essenziale all’articolo 14 Oferr e sono intesi ad assicurare che la responsabilità per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione sia affidata a personale adeguatamente formato.

Cpv. 4

L’ordinanza del DATEC del 27 novembre 200926 concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF) si applica sia alle ITF soggette alla Lferr, sia alle imprese che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (art. 2 OVF). L’ordinanza del DATEC del

18 dicembre 201327 sull’abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF) ha lo stesso campo d’applicazione (art. 2 OAASF). Benché i binari di raccordo siano impianti ferroviari dal punto di vista tecnico ma non dal punto di vista giuridico ai sensi della Lferr, l’OVF e l’OAASF devono applicarsi anche a questi binari e pertanto occorrono le opportune basi legali.

25 RS 742.161

26 RS 742.141.21

27 RS 742.141.22

28/33 BAV-D-2DD83401/641