Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/92: Revisione totale della legge federale sulle imprese di armamento della Confederazione (LAAC) e trasformazione della RUAG MRO in una società anonima di diritto speciale · 32 pagine

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4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

Si propone una revisione totale della LIAC, vale a dire che la legge vigente sarà integralmente sostituita da un nuovo atto normativo.

Il progetto mantiene un’impostazione di continuità, poiché stabilisce il quadro di riferimento per un’impresa d’armamento organizzata come gruppo industriale e controllata dalla Confederazione in qualità di azionista unica. La nuova forma giuridica della SA disciplinata da una legge speciale permette di derogare al diritto privato in materia di società anonima e di adottare soluzioni che, rispetto alla normativa vigente, tengano maggiormente conto della prassi attuale e delle esigenze legate alla politica di sicurezza. La Confederazione disporrà di strumenti di gestione più efficaci e definiti in modo più preciso. Ciò garantirà la certezza del diritto e terrà conto anche dei punti critici sollevati in Parlamento.

L’attività dell’impresa consiste principalmente nel contribuire a garantire l’equipaggiamento dell’esercito. Sono inoltre possibili attività a favore di terzi. Gli affari con terzi sono disciplinati in modo più preciso rispetto a ora. La nuova normativa si basa sulla legge federale del 7 ottobre 200521 sulle finanze della Confederazione (LFC) e garantisce che tali attività generino sinergie a favore dell’esercito.

Il principale strumento di gestione è costituito dagli obiettivi strategici del Consiglio federale, che sono vincolanti per l’impresa d’armamento della Confederazione – e per le società da essa controllate – nella misura in cui ciò sia ragionevole e possibile per obiettivi orientati al futuro. Gli obiettivi sono rivolti al consiglio d’amministrazione, che è responsabile della loro attuazione nel gruppo industriale.

Per quanto riguarda l’organizzazione del gruppo industriale, la legge non chiarisce se l’impresa d’armamento (ossia la società capogruppo) sia strutturata come una mera società di partecipazione o holding oppure se eserciti anche attività operative (cfr. art. 5 e art. 6 cpv. 1).

A complemento del principale strumento di gestione costituito dagli obiettivi strategici, il progetto prevede anche ulteriori elementi di gestione. La legge stabilisce infatti che, se l’impresa o una società da essa controllata fonda una società, partecipa a una tale società, aliena una partecipazione oppure instaura una collaborazione con terzi di notevole portata imprenditoriale o politica, deve consultare in via preliminare il Consiglio federale. Quest’ultimo, ai fini della tutela degli interessi di sicurezza nazionali, può vietare o vincolare a condizioni l’attività pianificata, ai sensi del diritto d’impartire istruzioni sancito dall’articolo 16.

La legge definisce inoltre gli obblighi in materia di rapporti e informazione nonché il processo di comunicazione tra la direzione dell’impresa e il proprietario. Se necessario, il Consiglio federale può inoltre incaricare direttamente l’ufficio di revisione – a complemento della competenza dell’assemblea generale (art. 697c e 731a CO) – di accertare determinati fatti riguardanti il finanziamento, il rendiconto e la gestione aziendale.

21 RS 611.0