Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/92: Revisione totale della legge federale sulle imprese di armamento della Confederazione (LAAC) e trasformazione della RUAG MRO in una società anonima di diritto speciale · 32 pagine

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zioni non siano più separati in modo chiaro. Tale separazione serve a evitare commistioni d’interessi poco trasparenti e ad aumentare la probabilità che i processi d’appalto dell’esercito si svolgano secondo criteri oggettivi.

Infine, un ulteriore argomento contrario all’integrazione nell’Amministrazione centrale è che questa soluzione comporterebbe un notevole aumento dell’effettivo del personale federale e – in misura minore – un incremento del preventivo federale.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è giunto alla conclusione di non portare avanti l’opzione dell’integrazione delle imprese d’armamento nell’Amministrazione centrale.

2.4 Istituto o SA disciplinata da una legge speciale?

Escludendo sia l’integrazione nell’Amministrazione centrale sia una soluzione di diritto privato, resta l’opzione dello scorporo ricorrendo a una forma giuridica di diritto pubblico. A differenza di quanto avviene nel diritto privato, nella scelta delle forme giuridiche di diritto pubblico la Confederazione non è vincolata a un elenco fisso di tipi eleggibili definito dalla legge (nessun vincolo di forma). Anche se si basa su una forma giuridica prevista dal diritto privato, ma la configura secondo il diritto pubblico, può derogare al modello di diritto privato (nessuna fissazione della forma). Ne consegue una maggiore libertà di configurazione, che consente di elaborare soluzioni giuridiche su misura che garantiscano un equilibrio adeguato tra le esigenze gestionali della Confederazione da un lato e l’autonomia dell’impresa dall’altro11. Sebbene esista un ampio margine di manovra, nella prassi si sono affermate alcune forme organizzative tipizzate, in parte ispirate a varianti di diritto privato, che si sono rivelate efficaci a livello pratico. Tra queste figurano, in particolare, l’istituto e la SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale.

− L’istituto è un’entità sostenuta da un ente pubblico, indipendente dall’Amministra-

zione centrale dal punto di vista organizzativo, che di norma dispone di personalità giuridica e di una certa autonomia. È dotata di risorse umane e materiali che utilizza per adempiere in modo continuativo ai compiti pubblici che gli vengono affidati dall’ente o dagli enti pubblici responsabili.

− La SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale è organizzata corpo-

rativamente, cioè ha una struttura basata sulla partecipazione di soci, e si ispira al modello della SA di diritto privato. Nel caso concreto, è una creazione del legislatore speciale, che dispone di un ampio margine di manovra nella configurazione concreta della società.

Dal punto di vista giuridico non vi sono motivi impellenti che depongano a favore dell’una o dell’altra soluzione. Va precisato che, nella prassi, le due forme giuridiche si avvicinano molto l’una all’altra nei casi in cui la Confederazione è l’unica azionista di una SA disciplinata da una legge speciale e, pertanto, l’elemento corporativo perde importanza e passa in secondo piano.

Dal punto di vista della tecnica legislativa e giuridica, la SA presenta il vantaggio di basarsi su una forma giuridica esistente e collaudata. Ciò significa che la legge speciale

11 Bericht des Bundesrates vom 12. Dezember 2008, Der Anhang zur Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung, (RVOV), VPB 2009.6, pag. 82 (con regesto in ital. e in franc.).