Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/92: Revisione totale della legge federale sulle imprese di armamento della Confederazione (LAAC) e trasformazione della RUAG MRO in una società anonima di diritto speciale · 32 pagine

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Il capoverso 2 esclude la possibilità di essere contemporaneamente membro del consiglio d’amministrazione e membro della direzione conformemente al principio 3 del Rapporto sul governo d’impresa della Confederazione, secondo cui i membri del consiglio d’amministrazione devono essere indipendenti a livello personale.

I membri del consiglio di amministrazione godono di uno statuto di diritto privato. Gli statuti prevederanno direttive per il consiglio di amministrazione che vanno oltre quanto previsto dalla legge. In particolare, si prevede di fissare il numero dei membri tra cinque e sette e di limitare la durata del mandato a dodici anni.

Le regole dell’OLOGA disciplinano come la Confederazione esercita il ruolo di proprietario nel quadro delle disposizioni del diritto della società anonima. Su mandato del Consiglio federale, il dipartimento con il più stretto legame con l’unità resa autonoma espleta la vigilanza, esercita i diritti del proprietario e funge da interlocutore nei confronti degli organi di direzione della stessa. Nel caso in cui un’unità resa autonoma rivesta grande importanza per le finanze federali, il dipartimento esercita i diritti del proprietario congiuntamente all’Amministrazione federale delle finanze (AFF). L’attribuzione delle unità rese autonome ai dipartimenti e l’esercizio congiunto con l’AFF dei diritti del proprietario sono elencati nell’allegato 3 dell’OLOGA. (art. 24a cpv. 2 OLOGA).

Art. 9 Direzione

Le attribuzioni della direzione vengono definite in un regolamento d’organizzazione, che il consiglio d’amministrazione emana conformemente al diritto della società anonima (art. 716b cpv. 1 e 3 CO). I membri della direzione vengono nominati dal consiglio d’amministrazione (art. 716a cpv. 1 n. 4 CO).

Art. 10 Relazioni d’interesse

I candidati alla nomina di membro del consiglio d’amministrazione o della direzione devono dichiarare nell’ambito della loro candidatura le loro relazioni d’interesse. Chiunque rifiuta di dichiarare le proprie relazioni d’interesse non è eleggibile come membro del consiglio d’amministrazione.

Il consiglio d’amministrazione dell’impresa è responsabile nei confronti del Consiglio federale affinché le relazioni d’interesse, che i suoi membri hanno assunto dopo la loro nomina, siano compatibili con la loro funzione in seno al consiglio d’amministrazione. Emana le pertinenti regole comportamentali che disciplinano le relazioni d’interesse e si occupa di adottare misure di sensibilizzazione adeguate. Le relazioni d’interesse esistenti devono essere pubblicate nel quadro del rapporto di gestione (principio 6 del Rapporto sul governo d’impresa della Confederazione) e sulla pagina web della Confederazione41. Il consiglio d’amministrazione dell’impresa deve sorvegliare e valutare costantemente le relazioni d’interesse dei suoi membri. Ogni modifica deve essere comunicata al dipartimento competente. Se una relazione d’interesse non è conciliabile con il mandato (p. es. conflitto d’interesse non risolvibile, considerevole rischio reputazionale per la Confederazione) e ciononostante il membro persiste in tale condotta il consiglio d’amministrazione deve chiedere all’assemblea generale la destituzione del membro in questione. Un membro può essere parimenti destituito, se emerge, che in

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