Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/92: Revisione totale della legge federale sulle imprese di armamento della Confederazione (LAAC) e trasformazione della RUAG MRO in una società anonima di diritto speciale · 32 pagine
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occasione della nomina non ha dichiarato compiutamente le relazioni d’interesse oppure non ha comunicato le modifiche delle relazioni d’interesse durante il suo mandato.
Si tratta in gran parte di una concretizzazione dell’articolo 717a CO, secondo cui i membri del consiglio d’amministrazione e della direzione informano compiutamente e senza indugio il consiglio d’amministrazione sui conflitti d’interessi che li riguardano.
Art. 11 Ufficio di revisione
La regolamentazione dell’ufficio di revisione è retta dal diritto della società anonima. Il capoverso 2 indica chiaramente che bisogna eseguire una revisione ordinaria.
Dal rimando al diritto della società anonima di cui all’articolo 4, risulta che è imperativo applicare tutte le disposizioni di diritto della società anonima riguardanti l’ufficio di revisione che trattano la revisione ordinaria, vale a dire anche le severe disposizioni relative all’indipendenza dell’ufficio di revisione in caso di revisione ordinaria (art. 728 CO).
L’articolo 962a capoverso 3 CO stabilisce che le disposizioni relative alla revisione ordinaria trovano applicazione, anche se sono applicate norme contabili riconosciute.
Quale disposizione speciale il capoverso 3 prevede che il Consiglio federale possa incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti. In tal modo è possibile affidare in maniera semplice incarichi di accertamento a un attore indipendente che ha una conoscenza approfondita dell’impresa. Dal profilo concettuale ciò corrisponde all’articolo 731a CO. Il capoverso 3 va oltre l’articolo 697c CO. La verifica speciale secondo l’articolo 697c segg. CO soggiace alle condizioni poste per il mantenimento del segreto, che non sono ragionevoli nei confronti del Consiglio federale che conferisce il mandato.
Art. 12 Strategia del proprietario
Secondo l’articolo 8 capoverso 5 LOGA il Consiglio federale dirige unità rese autonome tramite obiettivi strategici, che concretizzano a medio termine lo scopo legale. La LIAC prevede già oggi che il Consiglio federale definisca ogni quattro anni gli obiettivi strategici della società di partecipazione (art. 3 cpv. 1bis LIAC). Di principio questa regolamentazione viene ripresa, ma il periodo di quattro anni viene formulato unicamente come regola, a cui in caso di necessità è possibile derogare (cpv. 1).
Diversamente dalla soluzione attuale, gli obiettivi non si riferiscono unicamente alla società di partecipazione, bensì esplicitamente all’impresa e alle società da essa controllate. Si rivolgono al consiglio d’amministrazione dell’impresa. Quest’ultimo provvede all’attuazione degli obiettivi nell’impresa e presso le società da essa controllate (cpv. 2), vale a dire questi sono vincolanti, nella misura in cui per gli obiettivi orientati al futuro ciò sia ragionevole e possibile42.
42 Riguardo al carattere vincolante degli obiettivi strategici cfr. Strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le unità rese autonome della Confederazione, rapporto in adempimento del postulato 18.4274, Fabio Abate, del 13 dicembre 2018, pag. 37 seg.