Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/92: Revisione totale della legge federale sulle imprese di armamento della Confederazione (LAAC) e trasformazione della RUAG MRO in una società anonima di diritto speciale · 32 pagine
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Le prestazioni richieste a favore dell’esercito possono essere fornite dall’impresa stessa, da società da essa controllate o da società in cui l’impresa detiene una partecipazione determinante, che è presunta tale se le quote rappresentano almeno il 20 per cento dei diritti di voto (art. 960d cpv. 3 CO). La disposizione si ricollega all’articolo 5 capoverso 2 lettera b, secondo cui l’impresa può costituire società e collaborare sotto altra forma con terzi.
L’impresa e le società da essa controllate possono fornire ulteriori prestazioni, che possono essere fornite a favore di altri organi della Confederazione nonché di terzi. Il capoverso 2 della disposizione costituisce l’autorizzazione legale per la fornitura di prestazioni commerciali e formula nel contempo in linea con l’articolo 41a LFC36 le condizioni, che devono essere soddisfatte, affinché l’impresa possa essere attiva a livello commerciale a favore di terzi: le prestazioni devono essere strettamente correlate allo scopo dell’impresa (lett. a). L’attività con terzi volta al raggiungimento dello scopo dell’impresa, ossia contribuire a garantire l’equipaggiamento dell’esercito, non deve provocare pregiudizi (lett. b). Per esempio, occorre evitare che i fabbricanti originali di sistemi d’armamento non forniscano al DDPS pacchetti di dati tecnici, poiché temono che tali pacchetti vengano utilizzati dall’impresa d’armamento per fare loro concorrenza sul mercato. Inoltre, si prescrive che le prestazioni di terzi sotto il profilo economicoaziendale producano un vantaggio per il raggiungimento dello scopo dell’impresa (lett. c). In particolare, si fa riferimento al fatto che, grazie a una ripartizione più ampia dei costi fissi, i prezzi fatturati all’esercito risultano inferiori. In conclusione le prestazioni a favore di terzi non devono richiedere considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (lett. d).
Nel quadro degli obiettivi strategici (art. 12) il Consiglio federale può concretizzare ulteriormente le possibilità per la fornitura di prestazioni a favore di terzi e stabilire, per esempio, un limite superiore quantitativo per le attività con terzi. Ciò è parimenti rilevante dal punto di vista del diritto in materia di appalti pubblici. Le aggiudicazioni Quasi-Inhouse nella relazione tra la Confederazione e l’impresa sono possibili soltanto se il fornitore di prestazioni (impresa) è attivo (esigenza dell’attività) sostanzialmente a favore del committente (Confederazione). Affinché ciò abbia luogo, si presume una quota di cifra d’affari di almeno l’80 per cento37.
L’impresa e le società da essa controllate sono inoltre tenute a seguire i principi dell’efficacia e dell’economicità nell’esercizio della loro attività (cpv. 3). L’efficacia (effettività) consiste nel fatto che i risultati conseguiti corrispondano agli effetti desiderati. In questo caso sono rilevanti in particolare le esigenze particolari dell’esercito, tra cui rientra la capacità dell’impresa e delle filiali di adempiere i mandati assegnati anche in situazioni di crisi. È pertanto richiesta una resilienza specifica che di regola è legata a spese particolari. Nel quadro di queste direttive occorre agire secondo il principio dell’economicità. L’economicità (efficienza) persegue un rapporto favorevole tra risultato e mezzi impiegati. Tale interazione tra efficacia da un lato, considerando le esigenze militari, e l’economicità dall’altro, viene anche definita approccio economico-militare.
Il capoverso 4 prescrive che in linea di principio le prestazioni siano fornite in Svizzera. In tal modo deve essere garantita alla Svizzera la maggiore autonomia possibile in materia di politica di sicurezza. Contemporaneamente è necessaria una certa flessibilità. In primo luogo, le catene di fornitura sono complesse e non è sempre possibile esercitare il completo controllo sull’intera lunghezza delle stesse. A ciò si aggiunge il
36 Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0)
37 Per quanto riguarda l’esigenza dell’attività vedi DTF 151 II 81, pag. 91, consid. 6.3.