Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/92: Revisione totale della legge federale sulle imprese di armamento della Confederazione (LAAC) e trasformazione della RUAG MRO in una società anonima di diritto speciale · 32 pagine
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fatto che l’impresa deve potere essere attiva anche in futuro nell’ambito di partneriati transfrontalieri38. Le prestazioni fornite all’estero devono rimanere un’eccezione ed essere prese in considerazione solo se opportuno nell’ambito di una cooperazione transfrontaliera per motivi di sicurezza o di politica di armamento.
Devono essere impedite illecite distorsioni di mercato a danno di terzi. A titolo d’esempio, i sovvenzionamenti trasversali entrano in conflitto con il principio dell’economicità. A ciò si aggiunge il fatto che l’articolo 2 capoverso 2 LCart39 è applicabile in linea di principio anche alle imprese di diritto pubblico. Fatto salvo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b LCart, secondo cui la LCart non è applicabile alle imprese o agli ambiti che eseguono compiti pubblici e a cui sono accordati diritti speciali.
Inoltre, è determinante il principio 15a del Rapporto sul governo d’impresa della Confederazione: occorre garantire che le società anonime rese autonome della Confederazione, che forniscono prestazioni sul mercato, non godano di importanti vantaggi competitivi in virtù del controllo statale o dei compiti delegati. Ciò significa in particolare che l’ambito delle attività scelte liberamente in regime di concorrenza deve essere separato da quello dei compiti delegati. La contabilità dei due settori deve separata da un apposito conto distinto. In particolare, nell’ambito delle attività scelte liberamente occorre evitare vantaggi derivanti dal finanziamento. In conclusione, informazioni o altre risorse provenienti dal settore dei compiti delegati non possono essere utilizzate in modo discriminatorio nel settore delle attività scelte liberamente.
Art. 7 Partecipazioni e collaborazione
Il Consiglio federale gestisce il gruppo tramite la holding40. È quindi fondamentale che esso possa esercitare un influsso sulla formazione e sull’organizzazione del gruppo nonché sulla sua collaborazione con terzi, qualora ciò sia necessario per motivi di politica di sicurezza. L’articolo 7 prescrive innanzitutto che il Consiglio federale sia informato, se l’impresa o una società da essa controllata assume o aliena partecipazioni rilevanti o instaura una collaborazione di portata imprenditoriale o politica con terzi. Sulla base di tali informazioni, il Consiglio federale può, se necessario, esercitare la propria influenza e vietare l’attività o vincolare a condizioni l’attività pianificata per tutelare gli interessi di sicurezza nazionali. Per esempio, in tal modo potrebbe essere impedita la vendita di una filiale che è fondamentale per l’equipaggiamento dell’esercito dal punto di vista della politica di sicurezza. Un divieto o una condizione deve essere pronunciato/a nell’ambito del processo di consultazione, affinché l’impresa disponga il più rapidamente possibile della certezza del diritto. In tal caso si tratta di una forma particolare del diritto di impartire istruzioni previsto all’articolo 16.
Art. 8 Organi
Gli organi enumerati corrispondono a quelli previsti dal diritto della società anonima. Tuttavia, si precisa che viene impiegata una direzione e ad essa spetta una posizione formale (e non soltanto di fatto) quale organo. A differenza del diritto della società anonima al consiglio d’amministrazione non è lasciata la possibilità di manifestare la volontà di delegare la gestione alla direzione (art. 716b cpv. 1 CO).
38 V. sopra anche n. 2.3
39 Legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart; RS 251)
40 V. commento all’art. 1.