Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine

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nione straordinaria (par. 2). Il Comitato misto svolge il proprio lavoro servendosi dei mezzi che ritiene più appropriati: i mezzi elettronici sono espressamente menzionati (par. 4). Dietro domanda di una Parte, le riunioni si svolgono in un formato che con senta la partecipazione virtuale (par. 2 in fine). Il Comitato misto stabilisce il Regola mento procedurale per lo svolgimento delle attività durante la prima riunione o quando altrimenti concordato dalle Parti (par. 5).

La procedura decisionale del Comitato misto è disciplinata all’articolo 6.4. Il Comi tato misto prende le sue decisioni e formula raccomandazioni per consenso. Si consi dera che il Comitato misto abbia preso una decisione per consenso se nessuna delle Parti rappresentate alla riunione durante la quale è presa la decisione vi si oppone (par. 1). Ciò permette anche a una Parte che non può presenziare di farsi rappresentare. Qualora il Comitato misto ritenga che una questione riguardi esclusivamente alcune Parti, può prendere per consenso decisioni o raccomandazioni relative a tale questione che interessano solo dette Parti (par. 2). Questa opzione potrebbe rivelarsi utile in futuro, soprattutto nel caso di un ampliamento della partecipazione all’ACCTS. Tut tavia, gli impegni specifici delle Parti, per esempio nel settore dei servizi o dei sussidi per le energie fossili, non sono considerati una questione che riguarda esclusivamente alcune Parti. Pertanto, il Comitato misto modifica gli allegati relativi a tali impegni secondo la regola generale del consenso generale (nessuna obiezione dalle Parti rap presentate).

Le disposizioni di cui all’articolo 6.5 dell’Accordo, che riguardano il funzionamento degli organi sussidiari (p. es. i sottocomitati) si rifanno a quelle del Comitato misto. Gli organi sussidiari non hanno alcuna autorità decisionale. Ciascun organo sussidia rio comunica al Comitato misto i risultati di ogni sua singola riunione (par. 3).

L’articolo 6.6 contiene disposizioni sulla cooperazione e sull’attuazione dell’Ac cordo. Per quanto riguarda la cooperazione, l’Accordo prevede regole flessibili. Le misure di cooperazione possibili sono elencate sotto forma di esempi (par. 1). In rela zione alle loro attività di cooperazione, le Parti possono prendere in considerazione le attività delle organizzazioni internazionali competenti e, se del caso, coordinarsi con queste ultime (par. 3). Ciò vale, ad esempio, per le attività dell’OMC. Le Parti si ado perano per informare e, se del caso, consultare le Parti interessate in conformità con le proprie leggi, regolamenti e prassi (par. 5).

L’articolo 6.7 prevede un riesame generale periodico dell’Accordo, di solito ogni cin que anni, e ne stabilisce i requisiti (par. 3). L’eventuale avvio di negoziati con l’obiet tivo di aggiungere nuovi contenuti all’Accordo, per esempio misure non tariffarie in relazione agli obiettivi di sostenibilità, deve essere sottoposto al vaglio del Comitato misto (par. 4). Il risultato del riesame può sfociare nella presentazione di proposte di emendamento dell’Accordo o dei suoi allegati conformemente alle disposizioni che l’Accordo fissa in materia (par. 5).

Secondo l’articolo 6.8 ciascuna Parte designa un organo di contatto generale che funge da punto di contatto per le altre Parti per tutte le questioni relative al presente Accordo. Ulteriori punti di contatto specifici sono previsti nei capitoli che riguardano le etichette ecologiche (art. 5.5) e la composizione delle controversie (art. 7.20).

L’Allegato XI contiene disposizioni in merito ad accordi istituzionali specifici tra sin gole Parti. Tali accordi si applicano attualmente solo al Costa Rica e riguardano que