Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
(SA)9. L’Elenco include beni destinati alla produzione di energie rinnovabili e tecno logie efficienti o rispettose dell’ambiente, nonché materiali ecologici e tecnologie per la protezione dell’ambiente. Alla produzione di molti di questi beni contribuiscono aziende svizzere integrate nelle catene del valore internazionali.
L’Elenco dei beni ambientali include, per ogni bene, una descrizione dei benefici am bientali che ne illustra il legame in termini ecologici con gli obiettivi ambientali. Que sti ultimi derivano da un sistema di classificazione (allegato I) basato sul sistema di contabilità economico-ambientale delle Nazioni Unite (United Nations System of En vironmental Economic Accounting, UN-SEEA)10 del 2012, un documento di riferi mento a livello internazionale per la descrizione statistica delle interazioni tra am biente ed economia. Il sistema di classificazione viene utilizzato per specificare le descrizioni dei benefici ambientali di ciascun bene riportato nell’Elenco e servirà come base per aggiornare quest’ultimo. Oltre a promuovere gli scambi di beni am bientali, le Parti si impegnano ad appoggiare un uso sostenibile degli ecosistemi coin volti nella produzione di tali beni.
In linea con l’obbligo di trattamento della nazione più favorita, questa liberalizzazione si applica non solo al commercio tra le Parti contraenti, ma anche al commercio con tutti i membri dell’OMC. Data l’abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024, la tariffa doganale svizzera è già conforme agli obblighi previsti dal capitolo relativo ai beni ambientali e non deve quindi essere adeguata.
2.1.3 Scambi di servizi ambientali
L’Accordo si basa sul presupposto che gli scambi di servizi possano contribuire posi tivamente ad alcuni obiettivi internazionali di politica ambientale; è quindi necessario liberalizzare gli scambi di questi servizi. Le regole concordate si basano sulle dispo sizioni dell’Accordo generale dell’OMC del 15 aprile 199411 sugli scambi di servizi (GATS). Sono compresi solo i servizi «ambientali» o «legati all’ambiente» elencati nell’allegato IV, che rientrano nella definizione e soddisfano gli obiettivi ambientali negoziati. Secondo questa definizione, i servizi devono contribuire in modo sostan ziale a uno degli obiettivi ambientali elencati nell’allegato III, ossia avere come scopo principale un obiettivo ambientale, servire direttamente a tale obiettivo oppure essere collegati a un bene, a un processo o a un metodo che persegua tale obiettivo. Inoltre, non possono in alcun caso nuocere agli obiettivi ambientali. Come per i beni ambien tali, questi punti si basano sulle definizioni e sulle classificazioni delle Nazioni Unite (v. riquadro).
Criteri e definizioni: un approccio concettuale universale
9 Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
10 https://seea.un.org
11 RS 0.632.20, allegato 1B