Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine

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dopo l’entrata in vigore dell’Accordo per la Parte. Il paragrafo 3 chiarisce che gli impegni SCRM delle Parti sono indicati nell’allegato X e che devono essere conformi agli obiettivi climatici di ciascuna Parte. Le Parti puntano inoltre ad aumentare il pro prio impegno in seguito agli sviluppi delle rispettive politiche climatiche. Secondo il paragrafo 4, tale aumento è possibile previa notifica alle altre Parti contraenti, mentre una riduzione necessita l’unanimità in seno al Comitato misto.

L’articolo 4.5 paragrafo 1 vieta alcuni sussidi per le energie fossili, in particolare tutti i sussidi per la produzione e il consumo di carbone e di altre sostanze – ad esempio lignite, torba, sabbie bituminose o bitume – che, in caso di combustione, hanno un’in tensità di emissioni simile o addirittura superiore a quella del carbone. Sono vietati anche i sussidi per la produzione di petrolio e gas. L’Elenco dei sussidi vietati è ripor tato nell’allegato IX e, se necessario, può essere integrato dal Comitato misto.

Il paragrafo 2 vieta l’introduzione di nuovi sussidi per le energie fossili; è prevista un’eccezione se l’importo totale annuo di tali sussidi introdotti dall’entrata in vigore dell’Accordo non supera 1 milione di diritti speciali di prelievo (DSP, equivalenti a circa 1,1 mio. fr.).

Il paragrafo 3 riguarda i sussidi per le energie fossili esistenti, che ogni parte è tenuta a riportare nel proprio Elenco di impegni. Le Parti possono mantenere questi sussidi, ma non ampliarli tramite una modifica della misura governativa su cui poggiano. Re stano ammesse le fluttuazioni dell’importo versato, ad esempio la mancata riscossione di maggiori entrate derivanti dall’imposta sugli oli minerali a causa dell’aumento della domanda di carburante.

Secondo il paragrafo 4, le Parti sono tenute a riesaminare periodicamente i sussidi per le energie fossili al fine di valutarne l’eventuale abolizione. Il Consiglio federale ha analizzato diversi sussidi esistenti già durante i negoziati relativi all’Accordo33; in futuro verificherà periodicamente se sono necessari nuovi chiarimenti in nome delle mutate condizioni quadro.

Il paragrafo 5 esclude dall’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1–4 i sussidi per la produzione concessi sotto forma di rinuncia a entrate fiscali per il petro lio e il gas. Questi sussidi per le energie fossili sono comunque soggetti agli obblighi di trasparenza secondo l’articolo 4.9. L’articolo 4.10 prevede il riesame di tale ecce zione.

I sussidi per le energie fossili possono essere giustificati sulla base degli obiettivi po litici legittimi elencati nell’articolo 4.6. La disposizione crea un equilibrio tra, da un lato, la regolamentazione e l’abolizione di tali sussidi e, dall’altro, altri importanti obiettivi, così come tra le esigenze dei Paesi in via di sviluppo e quelle dei Paesi svi luppati.

Al paragrafo 1 le Parti riaffermano l’impegno a perseguire gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, inclusa la transizione dalle energie fossili verso fonti più pulite e rinnovabili. La menzione di questi obiettivi nell’articolo 4.6 ribadisce quelli già stabiliti nell’arti colo 4.1 e che le Parti tengono presente anche quando si avvalgono di eccezioni. Il

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