Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine

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per la definizione di un sussidio per le energie fossili conformemente all’articolo 4.3. L’Elenco dei sussidi per le energie fossili vietati, riportato nell’allegato IX, com prende i sussidi per le energie fossili ad alta intensità di emissioni come il carbone e i sussidi per la produzione di petrolio e gas. Gli Elenchi degli impegni delle Parti, com preso quello della Svizzera (appendice 4), sono contenuti nell’allegato X. Questi Elen chi enumerano i sussidi per le energie fossili di cui all’articolo 4.5 paragrafo 3 e l’im pegno SCRM di Svizzera e Islanda, le due Parti che applicano il meccanismo in questione dall’entrata in vigore dell’Accordo. L’impegno della Svizzera è indicato in franchi svizzeri per tonnellata di CO2, mentre quello dell’Islanda in corone islandesi per litro; a titolo di confronto, quest’ultimo è indicato anche in corone islandesi per tonnellata di CO2.

3.6 Capitolo 5: Programmi volontari di etichettatura ecologica

Nell’articolo 5.1 è definito l’obiettivo delle Linee guida non vincolanti: queste devono fungere da orientamento per lo sviluppo e l’attuazione di programmi volontari di eti chettatura ecologica caratterizzati da alta integrità e alta qualità, al fine di promuovere un commercio più trasparente e sostenibile.

L’articolo 5.2 paragrafo 1 circoscrive il campo d’applicazione del capitolo ai pro grammi volontari di etichettatura ecologica ed etichette ecologiche relative a beni o servizi; non sono pertanto contemplate prescrizioni vincolanti per i beni.

Il paragrafo 2 riguarda le «etichette ecologiche volontarie». La definizione si riferisce alle varie forme di dichiarazioni che forniscono informazioni sull’impatto o sugli aspetti ambientali di un prodotto o di un servizio. Riprende alcuni elementi della de finizione di «standard» dell’Accordo TBT e degli standard del gruppo ISO 14024. Nel capitolo non figura invece nessuna definizione dei programmi di etichettatura ecolo gica, termine con il quale si fa riferimento allo sviluppo e all’attuazione di etichette ecologiche volontarie.

I principi generali di cui all’articolo 5.3 contengono le idee chiave del capitolo. Viene sottolineato l’impatto positivo generato dalle etichette ecologiche caratterizzate da alta integrità e qualità promosse dalle Linee guida: tali etichette possono infatti in particolare favorire la domanda di beni e servizi sostenibili, generando così vantaggi commerciali nelle catene di approvvigionamento.

All’articolo 5.4 le Parti figurano le 13 Linee guida basate su principi generali per le etichette ecologiche volontarie. Le Linee guida, che le Parti si impegnano a promuo vere, stabiliscono, tra le altre cose, che le etichette ecologiche dovrebbero fornire in formazioni veritiere, non fuorvianti, affidabili, comparabili, fondate e verificabili su gli aspetti ambientali di beni e servizi affinché, dal punto di vista del mercato, sia possibile riconoscere i prodotti e i servizi con caratteristiche migliori sotto il profilo ambientale. Se del caso, le etichette ecologiche devono prendere in considerazione i principali impatti ambientali che si profilano durante il ciclo di vita di un prodotto e attenersi agli approcci dell’economia circolare. L’obiettivo delle etichette non è quello di creare discriminazioni tra i prodotti a causa della loro origine, né di limitare inutil mente il commercio, ma piuttosto quello di ridurre al minimo i costi relativi al rispetto