Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 4.3 paragrafo 2 definisce il concetto di «sussidio per le energie fossili» come una misura governativa sotto forma di contributo finanziario o di sostegno al reddito o ai prezzi [lett. (a)(1) –(a)(2)]. Queste disposizioni sono interamente riprese dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASMC)31, motivo per cui a livello concettuale la definizione si basa sul diritto dell’OMC esi stente.
L’articolo 4.3 paragrafo 2(b)(i−iii) hospecifica che un contributo finanziario o di so stegno al reddito o ai prezzi costituisce un sussidio per le energie fossili se favorisce la produzione o il consumo di combustibili fossili. Riguardo a questo aspetto la defi nizione differisce da quella dell’ASMC, che si concentra sul concetto del sostegno, non usuale sul mercato, ad aziende o settori specifici. Nella lettera (b)(i) viene speci ficato che un contributo finanziario, o un sostegno al reddito o ai prezzi, è considerato un sussidio per le energie fossili se è destinato principalmente a una delle attività eco nomiche elencate, facenti parte della catena di approvvigionamento di energie fossili, e riduce i costi di tali attività o aumenta i ricavi trattenuti dagli attori coinvolti. La lettera (b)(ii) estende questa disposizione alla produzione di elettricità, idrogeno, me tanolo e calore. I sussidi per tali prodotti energetici sono inclusi solo se questi ultimi sono stati creati o fabbricati prevalentemente attraverso la combustione di energie fos sili con conseguenti emissioni superiori ai limiti specificati nell’allegato VIII. Viene quindi fatta una distinzione importante rispetto alla promozione di energie rinnovabili da parte dello Stato. Inoltre, la lettera (b)(ii) si riferisce solo alla produzione; le altre fasi della catena del valore di questi prodotti energetici, come la trasmissione, il tra sporto o la commercializzazione, non sono contemplate.
Secondo l’articolo 4.3 paragrafo 2 lettera (b)(iii) sussiste un sussidio per il consumo se la misura governativa riduce i costi del consumo di energia fossile. Le agevolazioni fiscali basate su modelli di consumo standard, come la restituzione parziale dell’im posta sugli oli minerali all’agricoltura e alla silvicoltura, che non hanno un impatto diretto sui costi legati al consumo, non rientrano nel campo d’applicazione dell’Ac cordo. Se una Parte che si avvale del meccanismo SCRM secondo l’articolo 4.4, sus sisterà un sussidio per le energie fossili solo se, a seguito della misura governativa applicata, la SCRM scende al di sotto del limite d’impegno.
L’articolo 4.3 paragrafo 3 definisce cosa s’intende per «misurazione standardizzata del prezzo del carbonio» (Standardised Carbon Rate Measurement, SCRM). La defi nizione si basa su quella dei prezzi effettivi del carbonio (effective carbon rates) dell’OCSE32. Sono inclusi strumenti di politica climatica basati sul mercato, tra cui le tasse sul carbonio, le tasse sull’energia e gli effetti sui prezzi dei sistemi di scambio di quote di emissioni. Sono invece esclusi l’IVA e gli effetti sui prezzi delle direttive sui prodotti o sulla produzione, come le prescrizioni vincolanti sulle emissioni delle centrali elettriche.
Nel caso dei sussidi per il consumo, in virtù dell’articolo 4.3 paragrafo 2 lettera (b)(iii) le Parti hanno la possibilità di far valere politiche esistenti che applicano una tassa zione elevata sul carbonio. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4.4 spiegano che il ricorso al meccanismo SCRM è facoltativo e tale impegno può essere concordato sia prima sia
31 RS 0.632.20, allegato 1A
32 www.oecd.org > Publications > Net Effective Carbon Rates 25 maggio 2023.