Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine

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L’articolo 3.1, di carattere dichiarativo, stabilisce un legame tra la liberalizzazione dei servizi ambientali e gli obiettivi in termini di politica ambientale a livello internazio nale.

Secondo l’articolo 3.2 paragrafo 1, il campo d’applicazione è più ristretto rispetto a quello del GATS, in quanto sono contemplati solo i servizi elencati nell’allegato IV (cfr. sotto, Elenchi di impegni) che soddisfano in modo dimostrabile la definizione e gli obiettivi ambientali negoziati (cfr. art. 3.3 lett. c ACCTS). Per essere considerati «ambientali» o «legati all’ambiente» secondo tale definizione, i servizi in questione devono contribuire in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali elencati nell’allegato III e non devono nuocere a nessuno di essi. L’applicazione di questa definizione è regolata nelle giustificazioni e nelle esclusioni dei servizi nell’alle gato IV.

Le altre definizioni riportate nell’articolo 3.3 si basano sul GATS.

Le disposizioni di politica commerciale contenute negli articoli 3.5–3.11 corrispon dono esattamente a quelle del GATS. L’Accordo prevede inoltre che le Parti possano riprendere in un secondo momento le norme sulla regolamentazione interna concor date nell’ambito dell’iniziativa di dichiarazione congiunta dell’OMC in materia.

Secondo l’articolo 3.12, l’articolo XIV GATS sulle eccezioni generali è incorporato nell’ACCTS ai fini del capitolo. Il GATS non prevede eccezioni particolari nel settore dell’ambiente, per cui si specifica che le misure ambientali che perseguono gli inte ressi prioritari riconosciuti dal GATS rientrano nelle eccezioni, precisazione general mente ammissibile e che non influisce in modo negativo sugli impegni presi. Inoltre, secondo l’articolo XIV GATS le misure per l’attuazione di disposizioni legali possono essere giustificate come eccezioni generali.

Secondo gli articoli 3.13 e 3.14, l’attuazione concreta delle disposizioni relative all’accesso al mercato, al trattamento nazionale, agli impegni aggiuntivi e alla regola mentazione interna è simile a quanto previsto dal GATS: le Parti definiscono i loro impegni orizzontali e specifici e li inseriscono nell’Elenco di impegni (art. 3.13). Tut tavia, vanno inclusi solo i settori elencati nell’allegato IV. Gli Elenchi possono essere modificati su richiesta della Parte interessata e la modifica è oggetto di negoziati.

Secondo il principio del trattamento della nazione più favorita (art. 1.5), gli impegni specifici di ciascuna Parte in materia di accesso al mercato e trattamento nazionale sono estesi a tutti i membri dell’OMC. Pertanto il testo del capitolo, anche se si rife risce solo alle Parti, non viene applicato in modo preferenziale e i membri dell’OMC beneficiano del livello di apertura e degli impegni concordati.

Conformemente all’articolo 3.15, si ritiene necessario un riesame del capitolo per te nere conto dei lavori in corso a livello internazionale e in particolare, da un lato, delle classificazioni comprendenti obiettivi ambientali che potrebbero comportare una mo difica dell’allegato III e, dall’altro, delle attività su servizi ambientali nell’ambito dell’OMC.

Dato che l’Elenco nell’allegato IV non è esaustivo e dipende dallo sviluppo tecnolo gico, è prevista una procedura chiara per garantirne un’evoluzione basata su aspetti ambientali: le Parti possono proporre l’inclusione o l’eliminazione di un servizio. Qualsiasi modifica deve essere valutata e giustificata sulla base della definizione di