Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine

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ambientali, e ribadiscono la loro volontà ad agire. Richiamano inoltre i rispettivi diritti e doveri previsti dagli accordi multilaterali in materia ambientale e commerciale che hanno sottoscritto, in particolare dall’Accordo del 12 dicembre 201527 di Parigi (Ac cordo sul clima) e dall’Accordo del 15 aprile 199428 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (Accordo di Marrakech).

3.2 Capitolo 1: Disposizioni generali e preliminari

L’obiettivo dell’Accordo, definito nell’articolo 1.1, è quello di promuovere il contri buto del commercio internazionale alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l’inquinamento, favorendo così lo sviluppo sostenibile tramite le misure in esso contenute.

Gli articoli 1.2–1.4 disciplinano il campo d’applicazione geografico, le definizioni e il rapporto con altri accordi internazionali. In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192329 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein allo scopo di unire il Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero, la Svizzera applica le disposizioni dell’Accordo anche a questo Paese.

Nell’articolo 1.5 le Parti affermano la propria intenzione di applicare l’Accordo con formemente ai propri obblighi ai sensi della clausola della nazione più favorita dell’Accordo generale del 199430 sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e del GATS. In effetti, dato che l’ACCTS non è un accordo di integrazione regionale ai sensi degli articoli XXIV GATT e V GATS e non può pertanto prevedere un tratta mento preferenziale, deve soddisfare il principio della nazione più favorita secondo quanto previsto dagli articoli I paragrafo 1 GATT e II paragrafo 1 GATS. L’articolo 1.5 chiarisce quindi che, sebbene alcune disposizioni menzionino solo le Parti, ad esempio nel capitolo sui servizi ambientali, gli obblighi che ne derivano sono attuati in modo tale da non creare discriminazioni nei confronti di altri membri dell’OMC.

L’articolo 1.6 tratta i doveri di trasparenza che incombono alle Parti. Le Parti devono pubblicare o rendere altrimenti accessibili le rispettive leggi, i regolamenti, le sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi ac cordi internazionali che possono incidere sul funzionamento dell’Accordo. Le Parti si impegnano inoltre a tenere conto dei suggerimenti dell’opinione pubblica relative all’Accordo.

Secondo l’articolo 1.7, le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione nei pertinenti fori internazionali di cui sono membri. L’articolo 1.8 incorpora i diritti e gli obblighi derivanti dal GATT e dal GATS per quanto riguarda le eccezioni relative alla sicurezza.

L’articolo 1.9 consente alle Parti di adottare o mantenere misure conformemente agli accordi OMC pertinenti in caso di difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti. Le Parti contraenti si impegnano a notificare tempestivamente le altre Parti in merito.

27 RS 0.814.012

28 RS 0.632.20

29 RS 0.631.112.514

30 RS 0.632.20, allegato 1A