Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine
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tribunale arbitrale originario di fissare un termine (par. 1). In caso di disaccordo su una misura adottata da una Parte in causa per attuare la suddetta decisione, l’altra Parte in causa può ricorrere nuovamente allo stesso tribunale arbitrale (par. 3).
In caso di non attuazione del rapporto finale, l’articolo 7.18 prevede un sistema spe ciale, che differisce dal meccanismo usuale degli accordi commerciali. Nel caso dell’ACCTS, l’annullamento dei vantaggi stabiliti al suo interno in caso di non attua zione del rapporto finale (misure di ritorsione), come la reintroduzione di dazi su pro dotti ambientali, avrebbe un effetto controproducente sugli obiettivi ambientali dell’Accordo. Tali misure non sono quindi contemplate nell’articolo 7.18. In caso di non attuazione del rapporto finale, le Parti in causa sono innanzitutto chiamate a con cordare una compensazione volontaria in linea con l’obiettivo dell’Accordo (par. 1 e 2). La compensazione può consistere, ad esempio, in un’ulteriore liberalizzazione di beni o servizi ambientali o in un’ulteriore riduzione dei sussidi per le energie fossili. Se non viene raggiunta un’intesa su una compensazione, sono previste altre misure istituzionali (esclusione della Parte chiamata a rispondere dalla presidenza degli or gani costituiti in virtù dell’Accordo, eventuale sospensione della cooperazione) o di informazione (presentazione trimestrale di un rapporto redatto dalla Parte chiamata a rispondere, in cui figurano le eventuali intenzioni delle altre Parti), come previsto dai paragrafi 3 e 4. Il Comitato misto elabora ulteriori misure che la Parte ricorrente può applicare dopo le altre misure previste dall’articolo 7.18 (par. 5).
L’articolo 7.19 riguarda la determinazione dei termini previsti dal capitolo 7. L’arti colo 7.20 disciplina i dettali relativi alle notifiche e agli organi di contatto relativi a questo capitolo. Ciascuna Parte designa un organo di contatto a cui saranno trasmessi, in particolare, i documenti ad essa indirizzati in relazione al presente capitolo. È con sentita la trasmissione elettronica (par. 1).
3.9 Capitolo 8: Disposizioni finali
L’articolo 8.1, sull’adempimento degli obblighi, prevede che le Parti rispettino gli ob blighi previsti dall’Accordo e garantiscano l’applicazione di quest’ultimo a tutti i li velli statali.
Secondo l’articolo 8.2, gli allegati e le relative appendici, nonché le note a piè di pa gina costituiscono parte integrante dell’Accordo.
L’articolo 8.3 disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo, subordinata alla ratifica di almeno tre Stati firmatari.
Secondo l’articolo 8.4, le Parti si consultano sulla necessità di modificare l’Accordo in caso di modifica o sostituzione di altri accordi internazionali rilevanti.
Le Parti possono concordare per iscritto di apportare emendamenti all’Accordo (art. 8.5) e possono presentare al Comitato misto, per esame, proposte di emenda mento. Gli emendamenti sono subordinati alle procedure nazionali di approvazione e ratifica delle Parti. Secondo l’articolo 6.2, il Comitato misto può modificare gli alle gati dell’Accordo e le relative appendici, a condizione che ciascuna Parte soddisfi i requisiti giuridici nazionali (cfr. sopra). L’emendamento entra in vigore, per le Parti che l’hanno ratificato, una volta che almeno tre quarti delle Parti lo hanno ratificato.