Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine

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Gli emendamenti all’Accordo devono essere approvati dall’Assemblea federale, a meno che la loro portata non sia limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199734 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOGA).

L’articolo 8.6 contiene disposizioni sull’adesione di altri membri dell’OMC all’Ac cordo. Le modalità possono essere concordate dalle Parti e devono eventualmente es sere approvate, mediante decisione, dal Comitato misto. Nel caso dei Paesi candidati all’adesione che hanno partecipato ai negoziati relativi all’Accordo, come la Norvegia e le Figi, si può prendere in considerazione una procedura di adesione accelerata.

L’articolo 8.7 stabilisce le condizioni per il recesso di una Parte. Se una Parte recede dall’Accordo, esso rimane comunque in vigore per le altre Parti.

Secondo l’articolo 8.8, la Nuova Zelanda funge da Depositario dell’Accordo.

I testi inglese, spagnolo e francese dell’Accordo fanno ugualmente fede (art. 8.9). In caso di divergenza tra tali testi, a prevalere è il testo inglese.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

L’Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Poiché la Svizzera ha abolito unilateralmente tutti i dazi industriali a partire dal 1° gennaio 2024, l’ob bligo di abolire i dazi sui beni ambientali non comporta alcuna perdita relativa alle entrate doganali. Il divieto di concedere nuovi sussidi per le energie fossili o di intro durne di nuovi potrebbe evitare uscite supplementari in futuro.

4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’Accordo non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione: può essere attuato ricorrendo alle risorse di personale disponibili. Il capitolo sull’etichet tatura ecologica volontaria verrà attuato con le risorse umane e finanziarie disponibili all’interno dell’Amministrazione federale. L’organo di contatto nazionale sarà inte grato nelle strutture amministrative esistenti della SECO. Anche gli altri compiti pre visti dall’Accordo – come le riunioni biennali del Comitato misto e le notifiche – pos sono essere coperti utilizzando le risorse disponibili.

34 RS 172.010