Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine

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Secondo l’articolo 1.10 (Fiscalità), l’Accordo non è applicabile alle misure fiscali. Pertanto, non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da una convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra l’Accordo e una tale convenzione, è quest’ultima a pre valere. L’articolo 1.11 stabilisce infine che la Nuova Zelanda può adottare le misure che ritiene necessarie per accordare ai Māori un trattamento più favorevole, anche per rispettare i propri obblighi secondo il Trattato di Waitangi.

3.3 Capitolo 2: Scambi di beni ambientali

Secondo l’articolo 2.1, l’obiettivo del capitolo è promuovere la liberalizzazione degli scambi di beni ambientali al fine di contribuire alla transizione verso un’economia circolare, sostenibile, a basse emissioni e resiliente al cambiamento climatico, così come di favorire l’utilizzo di tecnologie e prodotti pertinenti, nonché gli investimenti in tali tecnologie e prodotti, per rispondere a necessità urgenti in termini ambientali.

L’articolo 2.2 disciplina il campo d’applicazione del capitolo, che riguarda esclusiva mente gli scambi dei beni ambientali elencati nell’allegato II (Elenco dei beni am bientali).

Secondo l’articolo 2.3, i beni ambientali devono contribuire in modo sostanziale agli obiettivi ambientali elencati nelle lettere (a)–(f). Viene precisato che nell’Elenco non possono figurare beni che ostacolano in modo significativo il raggiungimento di uno di tali obiettivi.

L’articolo 2.4 disciplina la conservazione e la gestione sostenibile ai fini della produ zione di beni ambientali. Le Parti riconoscono l’importanza dell’uso sostenibile degli ecosistemi necessari alla produzione di beni ambientali e promuovono tale uso. Si impegnano a garantire la trasparenza delle politiche e a favorire la cooperazione allo scopo, ad esempio, di migliorare e rafforzare gli standard, le prassi e le linee guida relative alla produzione. Affermano il proprio diritto di ricorrere a sistemi di dovuta diligenza e sistemi di certificazione per verificare che le merci e i prodotti in questione siano stati fabbricati in modo sostenibile. Secondo le disposizioni specifiche sul com mercio di legname, una Parte può inoltre rinviare l’abolizione dei dazi per un periodo massimo di 36 mesi. Se una Parte ritiene che l’abolizione dei dazi nuoccia alla ge stione sostenibile delle foreste, grazie a tale rinvio può introdurre strumenti adeguati, ad esempio sistemi di dovuta diligenza e certificazione.

Conformemente agli articoli 2.5 e 2.6, le Parti sono tenute ad abolire i dazi all’impor tazione e all’esportazione su tutti i beni presenti nell’Elenco dei beni ambientali. Sulla base delle definizioni di cui all’articolo 1.3 lettere (b) e (f), tale obbligo non si applica all’imposizione sulle importazioni o sulle esportazioni di tasse equivalenti a imposte interne (p. es. IVA o imposta sugli autoveicoli), di dazi antidumping, dazi compensa tivi o emolumenti. Eventuali esenzioni dall’abolizione dei dazi all’esportazione sui beni ambientali possono essere concordate al momento dell’adesione all’Accordo per un periodo non superiore a cinque anni. Per quanto riguarda eventuali esenzioni dall’abolizione dei dazi all’importazione, secondo l’articolo 2.7 le Parti riconoscono che per alcune future Parti contraenti può essere auspicabile raggiungere una massa critica nel commercio di beni ambientali prima di liberalizzare gli scambi di taluni di essi. L’obiettivo è garantire che il maggior numero di Parti possibili possa beneficiare