Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine
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servizi ambientali e legati all’ambiente, e approvata dal Comitato misto. Una modifica può essere finalizzata all’aggiunta di un nuovo servizio o all’eliminazione di un ser vizio che non soddisfa più i criteri pertinenti. Allo stesso tempo, le Parti valutano se è necessario includere le modifiche anche nei rispettivi Elenchi. La revisione e l’adat tabilità dell’allegato IV non comportano obblighi aggiuntivi per la Svizzera.
L’Elenco dei servizi ambientali (allegato IV, cfr. n. 4.2.2) contiene i servizi che cor rispondono alla definizione di cui all’articolo 3.3 lettera (c), forniti in relazione agli obiettivi ambientali menzionati nell’allegato III. L’Elenco va considerato insieme alle definizioni: secondo le note orizzontali, un determinato servizio deve sempre riflettere la definizione corrispondente ed essere conforme alle leggi ambientali del Paese im portatore, e l’impatto ambientale negativo che ne deriva deve essere minore rispetto ai benefici. Sono esclusi tutti i servizi connessi alle attività estrattive, soprattutto nelle righe con due asterischi (indicatore **) e la maggior parte di quelli direttamente col legati al consumo di energia non rinnovabile. Quest’ultimo criterio si applica solo se ci sono tre asterischi (***) nella riga corrispondente e riveste una particolare impor tanza per i servizi di trasporto. Le note orizzontali possono servire come ausilio per l’interpretazione degli impegni delle Parti; gli asterischi indicano quali note si appli cano a quali elementi. Ogni servizio deve essere letto insieme alla relativa giustifica zione e alle relative eccezioni per determinare se nel caso specifico riflette la defini zione ed è quindi incluso.
L’Elenco di impegni della Svizzera (allegato V, appendice 4) è stato redatto sulla base degli impegni derivanti dal GATS e degli impegni già sottoscritti negli accordi di li bero scambio. Oltre agli allegati III e IV menzionati in precedenza e all’allegato V con gli Elenchi degli impegni specifici delle Parti, nell’ACCTS è stato incluso l’alle gato sui servizi finanziari del GATS (allegato VI); in tal modo si assicura che per gli impegni nel settore dei servizi finanziari vigano le stesse condizioni previste dal GATS, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di vigilanza.
3.5 Capitolo 4: Sussidi per le energie fossili
Secondo l’articolo 4.1, l’obiettivo del quarto capitolo è quello di regolamentare e abo lire i sussidi per le energie fossili dannosi in modo da contribuire agli sforzi globali in materia climatica così come alla crescita e allo sviluppo sostenibili.
L’articolo 4.2 definisce il campo d’applicazione del capitolo e rimanda all’articolo seguente, in cui sono disciplinate le definizioni. Specifica inoltre che l’Accordo non si applica ai sussidi per la produzione o il consumo di prodotti che, sebbene siano ottenuti da energie fossili, non sono utilizzati come fonte di energia (p. es. concimi azotati o plastica). Ai fini della certezza del diritto, si precisa inoltre che il capitolo non si applica neppure all’assegnazione di unità nel sistema di scambio di quote di emissioni di una Parte né agli appalti pubblici.
L’articolo 4.3 paragrafo 1 definisce i prodotti designati come «energie fossili», ossia prodotti di origine fossile come il carbone, il gas naturale o il petrolio e i prodotti da essi derivati, elencati in modo esaustivo nell’allegato VII.