Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine
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stioni relative a competenze nazionali e all’equivalenza di alcune decisioni del Comi tato misto con gli strumenti giuridici nazionali del Costa Rica.
3.8 Capitolo 7: Composizione delle controversie
Il capitolo 7 prevede una procedura dettagliata per la composizione delle controversie tra le Parti in merito ai loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo. Salvo disposizioni contrarie, il capitolo si applica a tutte le controversie tra le Parti relative all’interpre tazione o all’applicazione dell’Accordo (art. 7.2, par. 1). Secondo l’articolo 5.7 para grafo 1, non si applica invece alle questioni derivanti dal capitolo 5 (Etichettatura ecologica).
Secondo l’articolo 7.4 (Scelta del foro), se una controversia riguarda sia disposizioni dell’Accordo che disposizioni di un altro accordo commerciale internazionale, come un accordo OMC o un accordo di libero scambio, la Parte ricorrente può scegliere di risolvere la controversia applicando la procedura di composizione delle controversie dell’Accordo o quella dell’altro accordo commerciale internazionale in questione. Tuttavia, non è più possibile cambiare questa scelta in un secondo momento.
Secondo l’articolo 7.5 le Parti possono ricorrere volontariamente a procedimenti che prevedono il ricorso ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione, anche se una procedura di composizione delle controversie è già in corso. Tali procedimenti pos sono essere avviati o sospesi in qualsiasi momento, rimangono riservati e non pregiu dicano i diritti delle Parti in qualsiasi altro procedimento.
L’articolo 7.6 disciplina le consultazioni formali che le Parti devono avviare prima di poter esigere la costituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede le consul tazioni informa in merito anche le Parti non coinvolte nella controversia (par. 1). Una Parte diversa da una delle Parti in causa che ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale, o un altro interesse sostanziale rilevante secondo l’Accordo, ha il diritto di partecipare alle consultazioni, comunicazione notifica scritta entro sette giorni (par. 3).
L’articolo 7.7 disciplina la costituzione di un tribunale arbitrale. Se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni (30 giorni per le questioni urgenti) nell’ambito della suddetta procedura di consultazione, se le consultazioni non si svolgono entro il termine stabilito dall’Accordo (30 giorni o 15 giorni per le questioni urgenti) o se la Parte a cui è stata presentata la richiesta di consultazioni non risponde entro 10 giorni dal ricevimento di detta richiesta, la Parte richiedente può domandare la costituzione di un tribunale arbitrale (par. 1).
L’articolo 7.8 riguarda la composizione del tribunale arbitrale. Questo si compone di tre membri. Le Parti in causa nominano ciascuna un arbitro e congiuntamente un terzo arbitro, che presiede il tribunale stesso (par. 1). Nella nomina degli arbitri si deve tenere conto delle diversità (par. 3), per esempio in termini di genere e origine. Se entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un tribunale arbitrale non sono stati nominati tutti gli arbitri, una delle Parti in causa può chiedere al Segre tario generale della corte permanente d’arbitrato dell’Aia (Permanent Court of Arbi tration, PCA) di procedere alle nomine necessarie (par. 4). Il Segretario generale può