Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
paragrafo 2 elenca gli obiettivi politici che consentono di derogare alle regole stabilite nel capitolo e quindi di concedere sussidi per le energie fossili. In aggiunta, il para grafo 3 giustifica tali sussidi concessi dalle Parti sulla base del diritto internazionale vigente, comprese la non tassazione dei carburanti per l’aviazione e l’esenzione fiscale delle organizzazioni internazionali e delle missioni diplomatiche. Permette inoltre la concessione di sussidi per i carburanti nel trasporto marittimo fino a quando non verrà stipulato un accordo internazionale vincolante che ne consentirà la tassazione. Il pa ragrafo 4 chiarisce che l’articolo 1.8 (Eccezioni relative alla sicurezza) si applica sol tanto in via sussidiaria ai sussidi per le energie fossili a cui fa riferimento il capitolo.
All’articolo 4.7 paragrafo 1 le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione per attuare il capitolo e promuovere una riforma dei sussidi per le energie fossili. Il para grafo 2 elenca le possibili attività di cooperazione che le Parti possono intraprendere individualmente, congiuntamente o in cooperazione con Parti non contraenti, nella misura in cui tali attività appaiono appropriate e in funzione delle risorse di ciascuna Parte.
L’articolo 4.8 paragrafo 1 riguarda il sostegno reciproco delle Parti per costruire gli strumenti necessari per attuare l’Accordo; il paragrafo 2 riguarda l’assistenza a Parti non contraenti nel riformare i sussidi per le energie fossili esistenti in vista dell’ade sione all’ACCTS. In entrambi i casi il sostegno è volontario e dipende dalle possibilità dei Paesi sostenitori e dalle esigenze specifiche dei Paesi beneficiari.
I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4.9 definiscono i dettagli dell’obbligo di notifica dei sussidi per le energie fossili esistenti. Le condizioni riprendono l’ASCM, con l’ag giunta delle informazioni disponibili sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Nel caso di sussidi concessi sulla base delle eccezioni specifiche di cui all’articolo 4.6, deve essere dimostrata anche la compatibilità del sussidio in questione con le politiche climatiche della Parte.
Il paragrafo 3 contiene gli obblighi di trasparenza relativi alle misure non riconosciute come sussidi per le energie fossili sulla base del meccanismo SCRM (cfr. art. 4.4 ACCTS). Questi obblighi sono molto simili agli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2, ma al posto delle informazioni sulla riduzione delle emissioni di gas serra devono essere fornite le informazioni rilevanti per il calcolo della SCRM.
Secondo l’articolo 4.10 il Comitato misto riesamina il quarto capitolo con l’obiettivo di disciplinare ulteriormente e abolire i sussidi per le energie fossili dannosi. Oltre a esporre il riesame come obiettivo, il paragrafo 1 contiene un elenco aperto di punti che devono essere presi in considerazione dal Comitato misto. Secondo il paragrafo 2, il riesame del capitolo viene effettuato parallelamente al riesame generale dell’Ac cordo (cfr. art. 6.7 ACCTS). Secondo il paragrafo 3, durante il riesame del capitolo il Comitato misto tiene conto, tra le altre cose, degli sviluppi tecnologici, dei nuovi svi luppi nelle politiche nazionali e internazionali relative al clima, all’ambiente e al com mercio e dei risultati della ricerca in questi settori.
L’articolo 4.11 chiarisce che gli allegati VII–X costituiscono parte integrante del ca pitolo. L’allegato VII elenca i vettori energetici derivanti da resti di antiche forme di vita vegetale e animale considerati energie fossili, mentre l’allegato VIII contiene i vettori energetici che sono considerati combustibili fossili a causa del loro processo di produzione e dell’intensità delle emissioni; entrambi gli allegati sono importanti