Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine

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conformemente agli articoli 32a e 32b della legge del 23 dicembre 201114 sul CO2; e la restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali riscossa sul gas naturale alle imprese di trasporto concessionarie conformemente all’articolo 18 capoverso 1bis LIOm. Questi sussidi potranno continuare a essere applicati, ma non sarà possibile ampliarli. In virtù delle eccezioni previste dall’Accordo, la Svizzera può mantenere legittimamente e senza restrizioni le misure seguenti: misure per la costituzione di scorte obbligatorie basate sulla legge del 17 giugno 201615 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP), misure per le centrali di riserva e per gli impianti di co generazione temporanei esistenti e previsti conformemente alla legge del 23 marzo 200716 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) e all’ordinanza del 25 gennaio 202317 sulla riserva invernale (OREI), nonché la restituzione della tassa sul CO2 in relazione agli obblighi di riduzione secondo la legge sul CO2. Inoltre, sono escluse tutte le esenzioni fiscali previste dal diritto internazionale vigente, compresa l’esen zione dall’imposta sugli oli minerali per il traffico aereo internazionale e la naviga zione sul Reno, nonché l’esenzione fiscale per i beneficiari istituzionali secondo la legge del 22 giugno 200718 sullo Stato ospite (LSO).

14RS 641.71

15RS 531

16RS 734.7

17 RS 734.722

18 RS 192.12