Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine
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delle disposizioni in materia di etichettatura ecologica. Le Linee guida prevedono inoltre che le etichette ecologiche siano elaborate seguendo una procedura partecipa tiva e implementate in modo equo e trasparente. I criteri per assegnarle saranno stabi liti per un periodo di tempo limitato e subordinati a verifica.
Conformemente all’articolo 5.5 paragrafi 1–3, ciascuna Parte si impegna a designare un organo di contatto nazionale. I rappresentanti si riuniscono annualmente o secondo quanto altrimenti concordato scegliendo una modalità appropriata, per esempio la videoconferenza.
La diffusione delle Linee guida è uno dei compiti principali degli organi di contatto nazionali. Questi ultimi rispondono inoltre alle richieste di informazioni sulle Linee guida provenienti da altri organi di contatto o altri soggetti interessati e sostengono la cooperazione tra tali soggetti e i programmi di etichettatura ecologica (par. 4). Gli organi di contatto adempiono tali compiti rispettando le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati e pubblicano le risposte alle richieste di informazioni solo se ritenuto opportuno (par. 5). Per rispondere alle richieste, gli organi di contatto nazionali possono consultare il Comitato misto e altri organi di contatto nonché le autorità competenti, cerchie economiche, organizzazioni non governative ed esperti (par. 6).
All’articolo 5.6 le Parti riconoscono l’importanza di collaborare con tutti i mezzi che ritengono opportuni all’attuazione delle disposizioni previste nel presente capitolo. Si impegnano in particolare a espandere le attività rilevanti, tenendo in considerazione la disponibilità di risorse finanziarie, umane e di altro tipo nonché i regolamenti nazionali delle Parti.
L’articolo 5.7 stabilisce che il capitolo sulle etichette ecologiche volontarie è escluso dal campo d’applicazione del capitolo sulla composizione delle controversie (par. 1). Una Parte può tuttavia chiedere di consultare un’altra Parte per favorire la compren sione o affrontare questioni specifiche o pratiche generali nell’ambito del capitolo in questione (par. 2).
3.7 Capitolo 6: Disposizioni istituzionali
Per garantire il buon funzionamento dell’Accordo e la corretta applicazione delle sue disposizioni, conformemente all’articolo 6.1 le Parti costituiscono un Comitato misto composto da rappresentanti governativi di ciascuna Parte.
L’articolo 6.2 elenca i compiti obbligatori (par. 1) e facoltativi (par. 2) del Comitato misto. Quest’ultimo svolge anche alcuni compiti in relazione a organi sussidiari, ad esempio i sottocomitati. Può costituire, fondere o sciogliere questi organi, sottoporre loro determinate questioni o adottare le soluzioni da essi proposte (par. 3). Il Comitato misto può inoltre modificare gli allegati e le appendici dell’Accordo, a condizione che ciascuna Parte soddisfi i requisiti giuridici nazionali. Nel caso del Costa Rica, le disposizioni istituzionali specifiche di cui all’allegato XI si applicano alla modifica di tutti gli allegati, fatto salvo l’allegato VI.
Secondo l’articolo 6.3 il Comitato misto si riunisce di norma ogni due anni (par. 1); una Parte può comunque chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una riu