Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine
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dei vantaggi offerti dall’Accordo e che il minor numero possibile di Stati non parteci panti usufruisca di tali vantaggi senza impegnarsi a rispettare gli obblighi. In questo contesto e per facilitare l’adesione di nuove parti contraenti, il meccanismo speciale temporaneo prevede una certa flessibilità per i futuri Stati aderenti, ossia un rinvio temporaneo dell’abolizione dei dazi su massimo l’8 per cento dei beni ambientali pre senti nel relativo Elenco per un periodo fisso di dodici anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Gli Stati firmatari hanno deciso di non si avvalersi di questa flessibilità.
L’articolo 2.8 incorpora i diritti e gli obblighi pertinenti ai fini del capitolo concessi nell’ambito dell’OMC in relazione alle eccezioni generali. Precisa inoltre l’interpre tazione di alcune eccezioni, in modo che risulti chiaro che sono comprese le misure ambientali necessarie per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale e quelle tese a garantire la conservazione delle risorse naturali esauribili viventi e non viventi.
L’articolo 2.9 disciplina la costituzione di un Sottocomitato per gli scambi dei beni ambientali, che si occuperà, tra le altre cose, di sorvegliare l’attuazione delle disposi zioni e di effettuare il riesame del capitolo in oggetto, così come dell’attuazione degli impegni presi dalle Parti.
Secondo l’articolo 2.10, il Sottocomitato riesamina l’Elenco dei beni ambientali e ap porta emendamenti di natura tecnica, come gli aggiornamenti in conformità con il SA e miglioramenti alle specifiche di prodotto aggiuntive. Il riesame riguarda anche la rielaborazione dell’Elenco, ossia l’inclusione o l’eliminazione di prodotti per garan tire il loro contributo agli obiettivi dell’Accordo. Deve inoltre tenere conto di nuove sfide e considerazioni ambientali, dell’innovazione tecnologica e di altri sviluppi.
L’articolo 2.11 elenca gli allegati al capitolo sugli scambi di beni ambientali. L’alle gato I disciplina gli obiettivi ambientali. Al fine di determinare, al momento della stesura dell’Elenco e in caso di futuri emendamenti secondo l’articolo 2.10, se i beni contribuiscono in modo significativo agli obiettivi ambientali, le Parti hanno concor dato un sistema di obiettivi ambientali basato sull’UN-SEEA, al pari di quanto fatto nel capitolo sui servizi ambientali. Il sistema serve a strutturare e precisare le descri zioni dei benefici ambientali secondo l’articolo 2.3, che si fondano sugli impatti am bientali positivi del bene in questione, e consente di aggiornare l’Elenco con una base comune.
L’Elenco dei beni ambientali riportato nell’allegato II contiene 360 beni e descrive i benefici ambientali dei beni in relazione agli obiettivi ambientali menzionati nell’al legato I. Ogni bene include una descrizione del codice utilizzato nella nomenclatura SA del 2022, una descrizione della sottovoce SA ed eventuali specifiche di prodotto aggiuntive denominate «ex-out».
3.4 Capitolo 3: Scambi di servizi ambientali
Il capitolo 3 riguarda gli scambi di servizi ambientali e riprende le disposizioni del GATS, alcune delle quali sono tuttavia state adattate al contesto plurilaterale e agli obiettivi dell’Accordo.