Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine

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Gli impegni sono concordati sulla base della definizione di sussidi per le energie fos sili: il relativo capitolo dell’Accordo vieta quelli particolarmente dannosi per l’am biente, ossia soprattutto quelli per i combustibili fossili ad alta intensità di emissioni come il carbone nonché i sussidi per la produzione di petrolio e gas. L’introduzione di nuovi sussidi per le energie fossili è in linea di principio vietata; è prevista un’ec cezione se il nuovo importo totale annuo non supera la somma di 1 milione di diritti speciali di prelievo (DSP), che corrisponde a circa 1,1 milioni di franchi (tasso di cambio DSP-CHF al 6 agosto 2024). Tutti i restanti sussidi per le energie fossili che rientrano nel campo d’applicazione del capitolo devono essere inclusi negli Elenchi degli impegni delle Parti: questi sussidi potranno pertanto continuare a essere appli cati, ma non sarà possibile ampliarli, salvo in casi eccezionali, come la salvaguardia della sicurezza dell’approvvigionamento, il sostegno mirato a gruppi di popolazione vulnerabili e la gestione delle crisi. Questo elenco di obiettivi politici legittimi punta peraltro a creare un equilibrio tra le diverse esigenze dei Paesi in via di sviluppo e di quelli sviluppati. Oltre a queste eccezioni specifiche, non sono subordinate a divieti o restrizione neppure le agevolazioni fiscali per la produzione di petrolio e gas. In base alle disposizioni sulla trasparenza, tutti i sussidi che rientrano nel campo d’applica zione dell’Accordo sono soggetti a notifica.

In Svizzera non sono applicate restrizioni sui sussidi per le misure esistenti. Inoltre, la restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali all’agricoltura e alla silvicoltura non rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo, dato che non è direttamente col legata al consumo di carburante (modelli di consumo standard). La Svizzera include nel suo elenco di impegni i seguenti sussidi esistenti: la restituzione totale dell’imposta sugli oli minerali nelle enclavi doganali svizzere (valli di Samnaun e Sampuoir) e per determinati usi stazionari (impianti fissi per la produzione di energia elettrica e banchi di prova per motori) conformemente alla LIOm; la restituzione parziale della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione)