Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 38 pagine
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chiedere a una delle Parti in causa e agli arbitri di fornire informazioni e sentire le loro opinioni (par. 5).
Le qualifiche degli arbitri sono indicate all’articolo 7.9. Tutti gli arbitri devono avere conoscenze o esperienze pertinenti in almeno uno dei settori di cui al paragrafo 1; devono inoltre essere indipendenti e imparziali. Almeno un arbitro deve essere esperto nel settore ambientale e almeno uno in quello del commercio internazionale, a meno che le Parti in causa non rinuncino a questo requisito (par. 2).
L’articolo 7.10 disciplina la condotta, ricusazione e sostituzione degli arbitri. In par ticolare, gli arbitri devono attenersi alle norme di condotta stabilite nel Regolamento procedurale adottato dal Comitato misto ai sensi dell’articolo 7.2 (par. 2).
Come per gli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera nell’ambito dell’AELS, le Parti che non sono coinvolte nella controversia possono, a determinate condizioni, partecipare al procedimento arbitrale come Parte terza (art. 7.11).
I compiti del tribunale arbitrale sono menzionati all’articolo 7.12. Nell’esaminare una questione ad esso sottoposta, il tribunale arbitrale può, senza che vi sia alcun obbligo, prendere in considerazione le interpretazioni pertinenti contenute nei rapporti di gruppi speciali e organi d’appello dell’OMC (par. 2 in fine). Il tribunale arbitrale de cide a maggioranza dei suoi membri; ciascun membro può anche presentare un parere separato (par. 3).
Secondo l’articolo 7.13, la procedura arbitrale è disciplinata nel Regolamento proce durale adottato dal Comitato misto nella sua prima riunione (art. 7.2), a meno che l’Accordo non disponga diversamente o le Parti in causa non convengano diversa mente (par. 1). Le consultazioni possono svolgersi di persona o con qualsiasi mezzo tecnologico deciso di comune accordo dalle Parti in causa (par. 2). Ciò consente, in particolare, di condurre udienze virtuali. Le udienze del tribunale arbitrale sono pub bliche, a meno che le Parti in causa non concordino diversamente o il tribunale arbi trale non decida diversamente per discutere informazioni confidenziali.
Il diritto di chiedere informazioni di cui gode il tribunale arbitrale è disciplinato all’ar ticolo 7.14. Il tribunale può per esempio chiedere il parere di esperti (par. 1), fatti salvi i termini e le condizioni concordati dalle Parti in causa, in particolare per quanto riguarda i costi relativi a tale richiesta. Le Parti in causa possono presentare osserva zioni su qualsiasi informazione o consulenza ricevuta (par. 2).
L’articolo 7.15 disciplina il contenuto dei rapporti del tribunale arbitrale (rapporto iniziale finale) e le scadenze per la presentazione di tali rapporti. Fatta salva la prote zione di eventuali informazioni confidenziali, i rapporti finali sono resi pubblici (par. 7). Per le Parti in causa, le decisioni del tribunale arbitrale in virtù del capitolo 7 sono definitive e vincolanti (par. 8).
Secondo l’articolo 7.16 la procedura arbitrale può essere sospesa o interrotta in qual siasi momento con il consenso delle Parti in causa. La Parte ricorrente può anche riti rare unilateralmente il proprio reclamo prima della presentazione del primo rapporto.
L’articolo 7.17 prevede che le Parti in causa adottino misure appropriate per attuare il rapporto finale del tribunale arbitrale. Nell’impossibilità di conformarsi immedia tamente alla decisione contenuta nel rapporto, le Parti in causa si adoperano per con venire un termine ragionevole. In assenza di un’intesa, ciascuna Parte può chiedere al