Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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2.1.2.7 Art. 9 Gestione della lista d’attesa

In virtù dell’articolo 19 capoverso 2 lettera a della legge, la gestione di una lista d’attesa nazionale compete al servizio nazionale di attribuzione. In tale lista il servizio nazionale di attribuzione iscrive i pazienti che gli vengono notificati dai centri di trapianto giusta l’articolo 8. Il servizio nazionale è tenuto a garantire che uno stesso paziente non figuri più volte nella lista d’attesa per un determinato organo. Ciò farebbe aumentare le probabilità per questo paziente di ricevere un organo, il che va assolutamente evitato per assicurare la parità di trattamento. Solo una lista d’attesa centralizzata garantisce che un paziente non venga iscritto più volte per un organo. Questa soluzione sottolinea l’importanza dell’articolo di legge summenzionato.

2.2 Capitolo 2: Criteri e priorità di attribuzione

2.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali

2.2.1.1 Art. 10 Principio

Gli organi vengono assegnati solo ai pazienti per i quali il trapianto rappresenta una terapia con buone probabilità di successo. Come già menzionato al punto 1.2, non è ragionevole effettuare un trapianto se si suppone con un certo margine di certezza che un paziente potrà sopravvivere solo per poco. Lo stesso dicasi quando le prospettive di successo di un trapianto sono molto scarse, come nel caso di un’ischemia troppo prolungata.

2.2.1.2 Art. 11 Stato infettivo

Gli organi destinati a un trapianto vanno sottoposti a un test obbligatorio in virtù dell’articolo 31 della legge. Tale obbligo viene precisato nell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani. Gli articoli 31 e 32 e l’allegato 4 di tale ordinanza definiscono la procedura da seguire nel caso di un risultato reattivo al test. Queste disposizioni vanno osservate in sede di attribuzione, da un lato per tutelare il paziente e, dall’altro, per proteggere la popolazione e terzi dalle infezioni.

L’articolo 11 stabilisce che gli organi possono essere attribuiti solo se i test per rilevare la presenza di agenti patogeni sono negativi o se, in caso di esito reattivo ai test, sono soddisfatti i requisiti posti dagli articoli 31 e 32 dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani. In caso di risultato reattivo al virus dell’epatite B, ad esempio, si può considerare l’eventualità di un trapianto unicamente se il donatore risulta positivo solo agli anticorpi anti-HBs.

2.2.1.3 Art. 12 Calcolo del tempo d’attesa

Il capoverso 1 stabilisce che il tempo d’attesa inizia dal giorno dell’iscrizione del paziente in lista d’attesa. L’articolo prevede che il tempo venga calcolato in giorni per consentire di prendere una decisione univoca nei casi in cui sussistano differenze temporali minime.

Come menzionato all’articolo 7, i pazienti possono impugnare le decisioni di non iscrizione in lista d’attesa adottate dai centri di trapianto. Il capoverso 2 stabilisce che, in caso di ricorso contro una decisione di non iscrizione di un paziente nella lista, il tempo d’attesa decorre dal giorno in cui il centro ha preso la decisione. Se il paziente è stato cancellato ingiustamente dalla lista, nel tempo d’attesa si dovrà tenere conto del periodo di cancellazione (cpv. 3).