Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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Analogamente alla procedura d’iscrizione, anche per la cancellazione vanno considerati solo motivi di ordine medico, come precisato al capoverso 2.

2.1.2.5 Art. 7 Decisione in merito all’iscrizione o alla cancellazione

Le decisioni relative all’iscrizione o alla cancellazione sono decisioni ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). I requisiti di rilascio fissati dalla PA (forma scritta, motivazione, indicazione dei rimedi giuridici) valgono anche per le suddette decisioni. Non è quindi necessario emanare norme specifiche. L’ordinanza stabilisce comunque in forma declamatoria che le decisioni dei centri di trapianto devono essere notificate sotto forma di decisione (cpv. 1) e che devono essere conservate per dieci anni alla stregua delle decisioni di attribuzione degli organi (cpv. 2).

2.1.2.6 Art. 8 Notifica dei dati dei pazienti al servizio nazionale di attribuzione

L’articolo 8 concretizza quanto disposto dall’articolo 21 capoversi 3 e 4 della legge. Giusta il capoverso 1 lettera a i centri di trapianto sono tenuti a notificare al servizio nazionale di attribuzione ogni paziente da iscrivere nella lista d’attesa o da cancellare dalla stessa. La decisione in merito all’iscrizione o alla cancellazione compete ai centri di trapianto, ma la gestione della lista d’attesa nazionale è di competenza del servizio nazionale di attribuzione che

– per essere in grado di assolvere tale compito – ha bisogno delle notifiche dei centri di trapianto.

Conformemente al capoverso 1 lettera b, al servizio nazionale di attribuzione vanno notificati anche i pazienti che per motivi medici o per altri motivi non possono essere temporaneamente sottoposti ad un intervento di trapianto. Se esistono controindicazioni temporanee ad un trapianto, il paziente viene classificato come temporaneamente non trapiantabile e non è preso in considerazione in sede di attribuzione. Per poter tenere conto di tali controindicazioni, il servizio nazionale di attribuzione deve ricevere le necessarie notifiche dai centri di trapianto. Uno dei motivi di ordine medico che può precludere temporaneamente il trapianto è ad esempio la malattia del paziente. Tra i motivi di altro tipo troviamo invece una sua assenza prolungata.

Per poter avviare la ricerca di un ricevente non appena un organo si rende disponibile, il servizio nazionale di attribuzione deve poter accedere immediatamente ai dati dei pazienti. Pertanto i centri di trapianto devono allegare alle notifiche relative all’iscrizione nella lista d’attesa tutti i dati necessari per una decisione di attribuzione (cpv. 2). Il capoverso 3 precisa quali sono i dati necessari. In particolare vanno notificati il gruppo sanguigno (cpv. 3 lett. b) – dato che in caso d’incompatibilità dei gruppi sanguigni l’attribuzione di un organo è esclusa o è possibile soltanto in via eccezionale – e il risultato dei test obbligatori per rilevare la presenza di agenti patogeni (cpv. 3 lett. e), questo perché l’attribuzione è generalmente possibile solo in caso di risultato non reattivo ai test.

La rapida attribuzione di un organo disponibile presuppone che il servizio nazionale di attribuzione disponga di dati aggiornati. I centri di trapianto sono pertanto tenuti a notificare tempestivamente al servizio nazionale di attribuzione qualsiasi variazione dei dati relativi ai pazienti, affinché la lista di attesa sia sempre aggiornata (cpv. 4 lett. a). Vale lo stesso obbligo di notifica qualora non vi siano più controindicazioni temporanee al trapianto (cpv. 4 lett. b). La notifica consente al servizio nazionale di attribuzione di prendere nuovamente in considerazione il paziente nella procedura di attribuzione.