Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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pancreas si rende disponibile, al paziente va attribuito anche l’altro organo di cui ha bisogno (ossia, di regola, il rene). Sono fatti salvi, come previsto all'articolo 37, i casi in cui vi sono pazienti in situazione di urgenza medica che necessitano dell'altro organo (cpv. 2) .

2.3 Capitolo 3: Procedura di attribuzione

2.3.1 Art. 40 Notifica dei dati relativi ai donatori

Per l’attribuzione di un organo è necessario che i donatori siano stati notificati al servizio nazionale di attribuzione. I centri di trapianto devono notificare solo le persone decedute che adempiono le condizioni per un prelievo di organi (cpv. 1). Ciò implica che la morte sia stata accertata e che vi sia il consenso al prelievo da parte del defunto o eventualmente dei suoi stretti familiari.

La notifica è corredata di tutti i dati necessari alla decisione di attribuzione (cpv. 2). Sono considerati dati necessari il gruppo sanguigno del donatore (lett. b), in quanto in linea di massima gli organi sono attribuiti a riceventi che hanno un gruppo sanguigno compatibile. Altri dati importanti sono l’altezza e il peso (lett. c) nonché lo stato infettivo e l’anamnesi del donatore (lett. d e e). Questi dati vanno confrontati con i dati del ricevente potenziale. In base ai risultati del raffronto si determina se si può procedere o no all’attribuzione. L’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani stabilisce quali test vanno eseguiti per rilevare la presenza di agenti patogeni e in quali casi il trapianto è possibile malgrado il risultato reattivo del test (cfr. le spiegazioni relative all'articolo 11).

I capoversi 4 e 5 disciplinano le modalità di notifica delle persone che si sono offerte di donare da viventi un organo a un ricevente anonimo. I medici e gli ospedali presso cui queste persone si annunciano sono tenute a notificarne i dati al servizio nazionale di attribuzione, che provvede ad assegnarle a un determinato centro di trapianto per ulteriori accertamenti. Gli accertamenti servono a determinare se la persona in questione è un donatore idoneo e se sono soddisfatti i requisiti per la donazione da vivente di cui all'articolo 12 della legge. Se l’esito degli accertamenti è positivo, il centro provvede a notificare i dati necessari al servizio nazionale di attribuzione. Lo stesso vale per le persone che si annunciano direttamente a un centro. Come per i donatori deceduti, il servizio nazionale di attribuzione avvia la procedura secondo l’articolo 41.

2.3.2 Art. 41 e 42 Selezione del ricevente e attribuzione dell’organo

La notifica di cui all’articolo 40 dà al servizio nazionale di attribuzione la possibilità di fare un primo confronto tra i dati dei donatori e quelli dei pazienti iscritti in lista d'attesa, in applicazione dei criteri e delle priorità di attribuzione di cui agli articoli 10–39. Per guadagnare tempo si selezionano tutti i candidati possibili. Non si può infatti escludere che nel corso della procedura e fino all’attribuzione definitiva sorgano motivi che escludono il trapianto in un ricevente selezionato. Il servizio nazionale di attribuzione stabilisce una graduatoria dei pazienti in modo che si sappia chiaramente chi ha diritto, dopo il primo confronto, all’attribuzione di un organo (cpv. 1).

Il servizio nazionale comunica il risultato di questo primo raffronto a tutti i centri di trapianto che vantano un programma di trapianti corrispondente (cpv. 2). Se ad esempio l’organo disponibile è un rene, il servizio deve informare tutti e sei i centri trapianti. Poiché la comunicazione è simultanea, è possibile guadagnare tempo rispetto all’attuale regime di rotazione. È il servizio nazionale a determinare il numero di candidati da notificare.