Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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Lo scopo della procedura di consultazione è di dare ai centri di trapianto l’occasione di comunicare al servizio nazionale di attribuzione eventuali motivi che si oppongono all’attribuzione prevista. Si pensi ad esempio a circostanze mediche che rendono impossibile un trapianto nei pazienti selezionati, come una controindicazione momentanea dovuta alla malattia di un paziente che non è ancora stata annotata in lista d’attesa (cpv. 3 lett. a), oppure a motivi di altro tipo quali l’assenza momentanea o l’irreperibilità di un paziente o problemi organizzativi del centro che pratica il trapianto (sala operatoria occupata). È anche possibile che le condizioni di salute di un altro paziente si siano deteriorate al punto da renderlo prioritario rispetto ai candidati selezionati (cpv. 3 lett. b). Nel caso in cui le condizioni di salute di questo paziente si siano deteriorate tanto rapidamente da non permettere l’aggiornamento della lista d’attesa, il centro di trapianto è l’unico a disporre dei dati del paziente e a poterli comunicare agli altri centri nell’ambito della procedura di consultazione.

Il servizio nazionale di attribuzione decide il termine entro il quale i centri devono pronunciarsi sul primo confronto dei dati. In base alle notifiche dei centri il servizio nazionale attribuisce l’organo al paziente che presenta il grado di priorità più alto (art. 42).

2.3.3 Art. 43 Modifica dell’attribuzione

Al momento del prelievo o immediatamente prima può risultare che il trapianto non può essere praticato con ragionevoli possibilità di successo sul paziente selezionato. È il caso ad esempio quando il test cross-match fornisce un risultato positivo. Se il trapianto fosse comunque praticato vi sarebbe il rischio di rigetto acuto dell’organo. Può anche succedere che durante il prelievo ci si accorga che l’organo è nettamente diverso per dimensione e funzionalità da quanto immaginato, oppure che presenti difetti che non erano noti fino a quel momento. L’ospedale che esegue il prelievo o il centro di trapianto sono tenuti ad informare immediatamente il servizio nazionale di attribuzione (cpv. 1 lett. a). Nel caso in cui il trapianto non ha potuto essere effettuato o non è riuscito – ad esempio l’organo non ha ripreso a funzionare correttamente per motivi riconducibili al ricevente – vige lo stesso obbligo di notifica ai sensi del capoverso 1 lettera b.

Se però l’organo può essere trapiantato in un’altra persona, il servizio nazionale di attribuzione provvede immediatamente a modificare l’attribuzione (cpv. 2). Poiché vi è una situazione di estrema urgenza il servizio nazionale di attribuzione decide senza procedere a una nuova consultazione. Viene data la precedenza al paziente con il grado di priorità più alto.

2.3.4 Art. 44 Trapianto non effettuato per motivi imputabili al centro

Dalle notifiche può risultare che il centro di trapianto, sulla cui lista il paziente selezionato è iscritto, non può praticare il trapianto per motivi organizzativi (sala operatoria occupata). Può anche succedere che un centro di trapianto si rifiuti di praticare l’intervento per motivi medici, ad esempio se ritiene che il trapianto dell’organo disponibile rappresenti un rischio troppo grande per il paziente. Seppur eccezionali, queste situazioni non possono mai essere escluse del tutto e non costituiscono un motivo valido per escludere il paziente selezionato e attribuire l’organo ad un’altra persona. Il paziente, infatti, è stato selezionato in base ai criteri di attribuzione ed è la persona che ha diritto in via prioritaria all'attribuzione dell'organo. È quindi compito del servizio nazionale di attribuzione chiarire immediatamente se il trapianto può essere praticato presso un altro centro di trapianto (cpv. 1). Il servizio nazionale attribuisce l’organo a un altro paziente solo se il trapianto non è possibile presso un altro centro (cpv. 2).