Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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Persino quando un trapianto è indicato dal punto di vista medico e non esiste una controindicazione medica permanente vi possono essere motivi che si oppongono ad un trapianto, ad esempio perché le condizioni di salute del paziente non lasciano prevedere un successo ragionevole del trapianto (cpv. 1 lett. c). Spetta ai medici del centro di trapianto decidere se un trapianto è indicato. Essi devono valutare, in base alla malattia e allo stato di salute individuale del paziente, se il trapianto potrà portare ad un miglioramento o alla guarigione per un periodo di tempo ragionevole. Se non è il caso, ad esempio se il paziente versa già in condizioni talmente gravi che probabilmente sopravvivrà al trapianto solo per poco, si deve rinunciare all’iscrizione nella lista di attesa.

Già la legge sui trapianti stabilisce che per l’iscrizione di un paziente nella lista d'attesa vanno considerate unicamente ragioni di ordine medico. Il capoverso 2 precisa questo principio. Non si deve tenere conto della cosiddetta «compliance» del paziente, ossia delle supposizioni circa la sua disponibilità e capacità di contribuire al successo terapeutico del trapianto. È infatti ipotizzabile che dopo il trapianto il paziente assuma i farmaci immunosoppressivi senza attenersi alle istruzioni del medico, oppure adotti comportamenti dannosi per l’organo o gli organi trapiantati (ad es. fumo o consumo eccessivo di alcolici). In entrambi i casi tale comportamento può compromettere il successo del trapianto. Le ipotesi sul comportamento futuro del paziente sono soltanto previsioni sul cui avverarsi non esiste alcuna certezza. Di conseguenza, non devono essere determinanti per una decisione di vitale importanza per il paziente.

Per l'iscrizione in lista d'attesa non si deve considerare nemmeno la nazionalità del paziente. L’unico criterio applicabile ai pazienti di cittadinanza straniera è la loro appartenenza a uno dei gruppi menzionati all’articolo 4.

Da ultimo, non si deve tenere conto della garanzia insufficiente di adeguate cure post-trapianto. Le supposizioni circa la mancata garanzia di assistenza post-trapianto, ad es. in caso di rientro del paziente in un Paese con possibilità terapeutiche carenti, sono solo semplici previsioni. Inoltre, la situazione può cambiare durante il periodo in cui il paziente è iscritto in lista d’attesa.

Le condizioni per l’iscrizione nella lista d’attesa sono riassunte al capoverso 1. Ogni paziente che soddisfa tali condizioni ha il diritto di essere ammesso nella lista d’attesa. Se non viene iscritto, può ricorrere contro la decisione (cfr. anche art. 7).

2.1.2.2 Art. 4 Condizioni supplementari per le persone non domiciliate in Svizzera

Giusta l’articolo 21 capoverso 1 della legge sui trapianti, sono iscritte nella lista di attesa le persone domiciliate in Svizzera. Per domicilio si intende il luogo dove una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CC). Conformemente all’articolo 24 capoverso 2 CC è considerato domicilio il luogo dove una persona dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa non abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.

Secondo la legge sui trapianti (art. 21, cpv.1), il Consiglio federale determina quali persone non domiciliate in Svizzera sono iscritte nella lista d’attesa. L’articolo 4 disciplina tale competenza e definisce le condizioni che le persone non domiciliate in Svizzera devono adempiere per essere iscritte nella lista d’attesa. L’iscrizione presuppone che siano soddisfatti anche i requisiti di cui all’articolo 3.

Nella lista d’attesa sono iscritte da un lato le persone che hanno un legame o una certa affinità con la Svizzera, le persone che lavorano in Svizzera, che sono assicurate contro le malattie in