Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine
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Segnaliamo comunque che in Svizzera non dovrebbero mai verificarsi casi in cui il trapianto non può essere praticato per motivi organizzativi. Spetta infatti ai centri di trapianto predisporre il necessario per questi casi. Se però dovessero sorgere problemi di questo tipo, l’UFSP dovrà verificare in collaborazione con il centro come possono essere evitati in futuro.
2.3.5 Art. 45 Informazione e documentazione
Il servizio nazionale di attribuzione comunica la propria decisione ai centri di trapianto che ha consultato conformemente all’articolo 41 (cpv. 1). In tal modo si intende garantire che la procedura di attribuzione sia trasparente per i centri direttamente interessati e che venga data loro la possibilità di comprendere i motivi alla base della decisione. Per garantire un controllo interno è importante che i centri interessati i cui pazienti non sono stati considerati in sede di attribuzione siano convinti che il servizio nazionale ha applicato correttamente i criteri di attribuzione.
Le decisioni del servizio nazionale di attribuzione sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa. I pazienti non considerati in sede di attribuzione di un organo possono impugnare le decisioni del servizio nazionale conformemente all’articolo 68 della legge. Anche l’UFSP può, nell'ambito dei suoi compiti di controllo, verificare se la prassi di attribuzione del servizio nazionale adempie i requisiti legali. A tal fine, quest'ultimo deve tenere una documentazione relativa alla decisione di attribuzione che contempli una motivazione chiara e comprensibile (cpv. 2 lett. a). La documentazione riporta anche eventuali obiezioni avanzate dai centri di trapianto contro la decisione di attribuzione (cpv. 2 lett. b). I centri possono presentare obiezioni se ritengono che, sulla base della comunicazione della decisione di attribuzione di cui al capoverso 1, il servizio nazionale non abbia preso la decisione giusta.
2.3.6 Art. 46 Notifica da parte dei centri di trapianto
Conformemente all’articolo 21 della legge, la cancellazione di un paziente dalla lista d'attesa compete ai centri di trapianto. Se il trapianto è stato praticato con successo non vi è ragione di mantenere il paziente trapiantato nella lista d’attesa. I centri di trapianto sono tenuti a notificare queste informazioni al servizio nazionale di attribuzione (cpv. 1 lett. a).
È tuttavia possibile – ma in casi rari – che il trapianto non abbia potuto essere effettuato o non sia riuscito. Anche in questo caso vige l’obbligo di notifica (cpv. 1 lett. b). Se l’organo può essere trapiantato in un altro paziente, il servizio nazionale provvede a modificare l’attribuzione ai sensi dell’articolo 43. Il capoverso 2 obbliga i centri a notificare al servizio nazionale le ragioni del mancato trapianto o del fallimento del trapianto. Questi casi possono indurre il servizio nazionale a cercare delle opzioni per migliorare ulteriormente l’impiego degli organi, risorsa peraltro scarsa.
2.4 Capitolo 4: Scambio di organi con l’estero
2.4.1 Art. 47 Offerte di organi all’estero
La scarsità di organi è un problema che tocca praticamente tutti i paesi. In virtù del principio di solidarietà internazionale, la legge prevede che il servizio nazionale di attribuzione offra a un’organizzazione di attribuzione estera gli organi per i quali non sono stati trovati riceventi in Svizzera (art. 23 cpv. 1 legge sui trapianti). Il capoverso 1 precisa che all’offerta vanno allegati i